Art. 14 Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Misure di accompagnamento). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a: a) iniziative formative per il personale scolastico; b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».
Note all'art. 14: - Per l'articolo 15 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si veda nella note all'art. 13.