Art. 14
Introduzione dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Misure di accompagnamento). - 1. Con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le misure di
accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di
inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno
essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle
istituzioni scolastiche.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' definita la
composizione di un comitato istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione e
il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».
Note all'art. 14:
- Per l'articolo 15 del citato decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, si veda nella note all'art. 13.