Art. 15 Modificazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.» 2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 16 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Istruzione domiciliare). - 1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare. 2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».