Art. 15
Modificazioni all'articolo 16
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.»
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio
dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1
e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 16 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Istruzione domiciliare). - 1. Le istituzioni
scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico
regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,
individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione
alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non
continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche
attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle
nuove tecnologie.
2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento
del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione
domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».