Art. 16
Modificazioni all'articolo 19
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le
seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono
sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si
applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1°
settembre 2019»;
b) il comma 6 e' abrogato;
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto
previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da
1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano,
alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse
e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, al passaggio di grado di istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la
richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal
dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa
consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale
procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa
conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del consiglio dei
ministri
Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Decorrenze e norme transitorie). - 1. A
decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a
5, all'articolo 6 , all'articolo 7 e all'articolo 10
decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui
all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico
2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e'
redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare
disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente
decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della
legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del
presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9
dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7
dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. (Abrogato).
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano
a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto
di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal
predetto anno accademico, non possono essere effettuati
percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle
alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilita'
certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249.
7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo
restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6,
all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle
bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle
studentesse e agli studenti certificati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di
istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui
all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei
posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico
all'Ufficio scolastico regionale senza la previa
consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico
regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno
senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».