Art. 2
Modificazioni all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «con disabilita' certificata», sono
sostituite dalla seguente: «certificati,»;
b) il comma 2 e' soppresso.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle
bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle
alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti
della scuola secondaria di secondo grado certificati, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
al fine di promuovere e garantire il diritto
all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la
definizione e la condivisione del Piano educativo
individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto
individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.».