Art. 2 
 
                    Modificazioni all'articolo 2 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole  «con  disabilita'  certificata»,  sono
sostituite dalla seguente: «certificati,»; 
    b) il comma 2 e' soppresso. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   2   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni
          di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle
          bambine e  ai  bambini  della  scuola  dell'infanzia,  alle
          alunne e agli alunni della scuola primaria e  della  scuola
          secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti
          della scuola secondaria di secondo  grado  certificati,  ai
          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          al   fine   di   promuovere   e   garantire   il    diritto
          all'educazione, all'istruzione e alla formazione. 
              2. L'inclusione scolastica  e'  attuata  attraverso  la
          definizione  e  la   condivisione   del   Piano   educativo
          individualizzato (PEI) quale parte integrante del  progetto
          individuale di cui all'articolo 14 della legge  8  novembre
          2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.».