Art. 3 Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»; b) al comma 2: 1) alla lettera b), le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica»; 2) alla lettera d), la parola «disabilita'» e' sostituita dalle seguenti parole: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica»; c) al comma 4: 1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»; 2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»; 3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»; 4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»; d) al comma 5: 1) la parola «locali» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente»; 3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti»; e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1; b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilita' accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita' su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente. 5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente; b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonche' dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette lettere. 6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.».