Art. 3
Modificazioni all'articolo 3
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le
seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole
cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;
b) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole «disabilita' certificata» sono
sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai
fini dell'inclusione scolastica»;
2) alla lettera d), la parola «disabilita'» e' sostituita dalle
seguenti parole: «accertata condizione di disabilita' ai fini
dell'inclusione scolastica»;
c) al comma 4:
1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite
dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono
inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;
2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite
dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;
3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le
seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca,
vigente,»;
4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle
seguenti: «nel rispetto comunque degli»;
d) al comma 5:
1) la parola «locali» e' sostituita dalla seguente:
«territoriali»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gli
interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza,
inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo
139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo
le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti
nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse
competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma
2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto
Istruzione e Ricerca, vigente»;
3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono
sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa
degli spazi e degli strumenti»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalita' attuative
degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del
comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per l'individuazione e
l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno
di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonche'
gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa
vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del
principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito
dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Lo Stato provvede, per il tramite
dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti
per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto
all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto,
tra i criteri per il riparto delle risorse professionali,
della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica iscritti
presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo
restando il limite alla dotazione organica di cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA,
dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per
lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal
profilo professionale, tenendo conto del genere delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse
umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione
scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,
parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
con disabilita' accolti ed alla relativa percentuale
rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma
2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie
modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i
parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con intesa in sede di
Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati i criteri per una progressiva
uniformita' su tutto il territorio nazionale della
definizione dei profili professionali del personale
destinato all'assistenza per l'autonomia e per la
comunicazione personale, ferme restando le diverse
competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo
3, comma 2, lettera c), come definite dal CCNL, comparto
istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la
previsione di specifici percorsi formativi propedeutici
allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto
comunque degli ambiti di competenza della contrattazione
collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a
legislazione vigente.
5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e
seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo
1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire
l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del
personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo 139,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi
previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando
le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto,
come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca,
vigente;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione
scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1,
lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed
esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito
dall'articolo 26 della medesima legge, nonche'
dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso
percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti
delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo
8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11
gennaio 1996, n. 23.
5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui
alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le
modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione,
nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di
servizi, delle strutture e delle risorse professionali,
nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette
lettere.
6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo
13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono
l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e
degli strumenti tecnologici e digitali necessari per
l'inclusione scolastica.».