Art. 4 
 
                    Modificazioni all'articolo 5 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  domanda  per
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'  evolutiva  ai
fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificata dal presente decreto, corredata  di  certificato
medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi  clinica  e  gli
elementi attinenti alla valutazione del funzionamento  a  cura  della
Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale  della
previdenza sociale (INPS), che vi  da'  riscontro  non  oltre  trenta
giorni dalla data di presentazione.»; 
    b) al comma 2: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'articolo 4, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui  al  comma  1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche  di  cui
alla legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  sono  composte  da  un  medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui
uno specialista  in  pediatria  o  in  neuropsichiatria  infantile  e
l'altro specialista nella patologia  che  connota  la  condizione  di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o da un  operatore  sociale,  o  da  uno  psicologo  in
servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma  1,  individuati
dall'ente locale o dall'INPS quando  l'accertamento  sia  svolto  dal
medesimo  Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da  un
medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma  11,  della  stessa
legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e  gli
studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15  ottobre  1990,
n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della  bambina  o  del
bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
studente certificati ai  sensi  del  citato  articolo  4,  o  da  chi
esercita  la  responsabilita'   genitoriale,   l'accertamento   della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione
scolastica. Tale accertamento  e'  propedeutico  alla  redazione  del
profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri  del  modello
bio-psico-sociale   della    Classificazione    internazionale    del
funzionamento,   della   disabilita'    e    della    salute    (ICF)
dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'  (OMS),  ai  fini  della
formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte
del progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14  della  legge  8
novembre 2000, n. 328."»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,  comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende  la  diagnosi
funzionale e il  profilo  dinamico-funzionale,  come  modificato  dal
presente  decreto,  e'  redatto  da   una   unita'   di   valutazione
multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da: 
        a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un  medico
specialista, esperto nella patologia che connota lo stato  di  salute
del minore; 
        b)  almeno  due  delle  seguenti  figure:  un  esercente   di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione,  uno  psicologo
dell'eta' evolutiva, un assistente sociale  o  un  pedagogista  o  un
altro   delegato,   in   possesso   di    specifica    qualificazione
professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»; 
    d) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del  PEI»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Piano  educativo  individualizzato
(PEI) e del Progetto individuale;»; 
      2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita  dalla
seguente: «utili»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  e'  redatto
con  la  collaborazione  dei  genitori   o   di   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino,  dell'alunna
o   dell'alunno,   nonche',   nel    rispetto    del    diritto    di
autodeterminazione nella massima misura possibile, della  studentessa
o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente
scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico,
dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il  bambino,
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»; 
    e) al comma 5: 
      1) dopo la parola «responsabilita'» e'  inserita  la  seguente:
«genitoriale»  e  le  parole  «la   certificazione   di   disabilita'
all'unita' di valutazione multidisciplinare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»; 
      2) le parole  «all'ente  locale  competente  e  all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite
dalle  seguenti:  «all'istituzione  scolastica  e   all'ente   locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del  PEI  e
del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»; 
    f) al comma 6: 
      1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8»  con
le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»; 
      2) alla lettera  a),  le  parole  «secondo  la  Classificazione
statistica internazionale delle  malattie  e  dei  problemi  sanitari
correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  fini
dell'inclusione  scolastica,  tenuto  conto   della   Classificazione
internazionale  delle  malattie   (ICD)   e   della   Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita'  e  della  salute
(ICF) dell'OMS»; 
      3) alla lettera b), le  parole  «secondo  la»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tenuto conto della»; 
    g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «6-bis. Le Linee guida di  cui  al  comma  6,  a  fronte  di  nuove
evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale. 
  6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche  alla  legge  5
          febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per  l'accertamento
          della condizione di disabilita' in eta' evolutiva  ai  fini
          dell'inclusione scolastica di cui  alla  legge  5  febbraio
          1992,  n.  104,  come  modificata  dal  presente   decreto,
          corredata  di  certificato  medico   diagnostico-funzionale
          contenente la diagnosi clinica  e  gli  elementi  attinenti
          alla valutazione del funzionamento  a  cura  della  Azienda
          sanitaria  locale,  e'  presentata  all'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale (INPS), che vi da'  riscontro  non
          oltre 30 giorni dalla data di presentazione. 
              2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il
          seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui  gli  accertamenti
          di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva,  le
          commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre  1990,  n.
          295, sono composte da  un  medico  legale,  che  assume  le
          funzioni di  presidente,  e  da  due  medici,  di  cui  uno
          specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile  e
          l'altro  specialista  nella  patologia   che   connota   la
          condizione di salute del soggetto.  Tali  commissioni  sono
          integrate da un assistente specialistico o da un  operatore
          sociale, o da uno psicologo in  servizio  presso  strutture
          pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente  locale
          o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto  dal  medesimo
          Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
          negli  altri  casi,  da  un  medico  INPS   come   previsto
          dall'articolo 19, comma 11, della stessa  legge  15  luglio
          2011, n. 111, fermo restando quanto previsto  dall'articolo
          1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."; 
                b) all'articolo 12, il  comma  5  e'  sostituito  dal
          seguente:  "5.  Contestualmente  all'accertamento  previsto
          dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
          alunni, le  studentesse  e  gli  studenti,  le  commissioni
          mediche  di  cui  alla  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,
          effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente certificati ai sensi del citato articolo  4,
          o  da  chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale,
          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva  ai   fini   dell'inclusione   scolastica.   Tale
          accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo  di
          funzionamento, predisposto secondo i  criteri  del  modello
          bio-psico-sociale della Classificazione internazionale  del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS),  ai  fini
          della formulazione  del  Piano  Educativo  Individualizzato
          (PEI)  facente  parte  del  progetto  individuale  di   cui
          all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."; 
                c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 
              3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,
          comma  5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   che
          ricomprende   la   diagnosi   funzionale   e   il   profilo
          dinamico-funzionale, come modificato dal presente  decreto,
          e' redatto da una unita' di valutazione  multidisciplinare,
          nell'ambito del SSN, composta da: 
                a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un
          medico specialista, esperto nella patologia che connota  lo
          stato di salute del minore; 
                b) almeno due delle seguenti figure: un esercente  di
          professione sanitaria nell'area della  riabilitazione,  uno
          psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale  o  un
          pedagogista o un altro delegato, in possesso  di  specifica
          qualificazione professionale, in  rappresentanza  dell'Ente
          locale di competenza. 
              4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,
          comma  5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal presente decreto: 
                a) e' il documento  propedeutico  e  necessario  alla
          predisposizione del Piano Educativo Individualizzato  (PEI)
          e del Progetto Individuale; 
                b) definisce anche le competenze professionali  e  la
          tipologia  delle  misure  di  sostegno  e   delle   risorse
          strutturali utili per l'inclusione scolastica; 
                c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di
          chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o
          del  bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  nonche',   nel
          rispetto del diritto di  autodeterminazione  nella  massima
          misura possibile, della studentessa o  dello  studente  con
          disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico
          ovvero di un docente specializzato sul sostegno  didattico,
          dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il
          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente; 
                d) e'  aggiornato  al  passaggio  di  ogni  grado  di
          istruzione, a partire dalla scuola  dell'infanzia,  nonche'
          in  presenza  di  nuove  e   sopravvenute   condizioni   di
          funzionamento della persona. 
              5. I genitori o  chi  ne  esercita  la  responsabilita'
          genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di  cui
          al comma 4, all'istituzione scolastica  e  all'ente  locale
          competente, rispettivamente ai fini  della  predisposizione
          del PEI e del Progetto individuale,  qualora  questo  venga
          richiesto. 
              6. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto
          con i Ministri dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,   del   lavoro   e   delle   politiche    sociali,
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  famiglia  e  le
          disabilita', per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
          sentito   l'Osservatorio   permanente   per    l'inclusione
          scolastica di cui  all'articolo  3  e  all'articolo  9  del
          presente decreto,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  180  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite le Linee guida contenenti: 
                a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
          della certificazione di disabilita' in eta'  evolutiva,  ai
          fini  dell'inclusione  scolastica,   tenuto   conto   della
          Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della
          Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della
          Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS; 
                b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
          del  Profilo   di   funzionamento,   tenuto   conto   della
          classificazione ICF dell'OMS. 
              6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6,  a  fronte  di
          nuove evidenze scientifiche, sono  aggiornate  con  cadenza
          almeno triennale. 
              6-ter.  Si  provvede  agli  adempimenti  previsti   dal
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».