Art. 4
Modificazioni all'articolo 5
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai
fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato
medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli
elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della
Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta
giorni dalla data di presentazione.»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente
comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui
alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico
legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui
uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di
salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente
specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in
servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati
dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal
medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un
medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli
studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990,
n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi
esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del
profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della
formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte
del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328."»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal
presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione
multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico
specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute
del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo
dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un
altro delegato, in possesso di specifica qualificazione
professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;
d) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI»
sono sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato
(PEI) e del Progetto individuale;»;
2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita dalla
seguente: «utili»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' redatto
con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna
o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di
autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa
o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente
scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico,
dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino,
l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»;
e) al comma 5:
1) dopo la parola «responsabilita'» e' inserita la seguente:
«genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilita'
all'unita' di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle
seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;
2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite
dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e
del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;
f) al comma 6:
1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con
le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;
2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione
statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari
correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini
dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione
internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute
(ICF) dell'OMS»;
3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite
dalle seguenti: «tenuto conto della»;
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove
evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificata dal presente decreto,
corredata di certificato medico diagnostico-funzionale
contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti
alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non
oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti
di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno
specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono
integrate da un assistente specialistico o da un operatore
sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture
pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale
o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo
Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
negli altri casi, da un medico INPS come previsto
dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio
2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal
seguente: "5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto,
e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare,
nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un
medico specialista, esperto nella patologia che connota lo
stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno
psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un
pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica
qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente
locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
e del Progetto Individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di
chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o
del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel
rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima
misura possibile, della studentessa o dello studente con
disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico
ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico,
dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche'
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'
genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui
al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione
del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga
richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le
disabilita', per gli affari regionali e le autonomie,
sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, ai
fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di
nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza
almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».