Art. 5 Modificazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»; b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata». c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Progetto individuale). - 1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'. 2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.».