Art. 5
Modificazioni all'articolo 6
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le
seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;
b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni
scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione
di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Progetto individuale). - 1. Il Progetto
individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente
locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con
la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al
Progetto individuale sono definite anche con la
partecipazione di un rappresentante dell'istituzione
scolastica interessata.».