Art. 6
Modificazioni all'articolo 7
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a:
«valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9,
comma 10;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita'
in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del
Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione
dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;
3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le
seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la parola
«autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla base
degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni
educativi individuati;»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la
proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di
verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione
svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti
specifici, la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di
base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso
scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare
all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le
modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;
5) alla lettera e), le parole «dell'alternanza scuola-lavoro»
sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento»;
6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via
definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto
degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma
2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e'
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di
trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le
istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle
eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di
destinazione;»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2,
avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite
dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la
dotazione organica complessiva non puo' essere incrementata in
conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto
comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni
scolastiche alle situazioni di fatto.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di
cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte
delle istituzioni scolastiche.».
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Piano educativo individualizzato). - 1.
All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale"
sono aggiunte le seguenti: "o al Profilo di funzionamento"
e dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" sono
aggiunte le seguenti: ", il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
a) e' elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro
Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell'accertamento della condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento,
avendo particolare riguardo all'indicazione dei
facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF
dell'OMS;
c) individua obiettivi educativi e didattici,
strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente
di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli
interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei
bisogni educativi individuati;
d) esplicita le modalita' di sostegno didattico,
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla
classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione,
gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la
valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza
igienica e di base, svolti dal personale ausiliario
nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle
risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita'
attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita' di coordinamento degli
interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale;
g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in
via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre,
tenendo conto degli elementi previsti nel decreto
ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire
dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e'
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso
di trasferimento di iscrizione e' garantita
l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate
ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse
condizioni contestuali della scuola di destinazione;
h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed
integrazioni.
2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui
al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto
del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello
regionale e la dotazione organica complessiva non puo'
essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli
interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso
l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche
alle situazioni di fatto.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle
misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello
di PEI, da adottare da parte delle istituzioni
scolastiche.».