Art. 7 Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la parola «compresi» e' sostituita dalle seguenti parole: «compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Piano per l'inclusione). - 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica. 2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.».