Art. 7
Modificazioni all'articolo 8
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66, la parola «compresi» e' sostituita dalle seguenti parole:
«compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base
dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno,
studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di
accomodamento ragionevole, per».
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Piano per l'inclusione). - 1. Ciascuna
istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del
Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano
per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo
coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo
delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni
bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente,
e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole,
per il superamento delle barriere e l'individuazione dei
facilitatori del contesto di riferimento nonche' per
progettare e programmare gli interventi di miglioramento
della qualita' dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili.».