Art. 8
Modificazioni all'articolo 9
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello
delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per l'Inclusione
Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale docente esperto
nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e
innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato da un dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma
la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico
regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi
al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi
dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico
regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei
PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della
classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni
disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola
istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilita'
educativa e delle attivita' di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e
programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul
territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone
con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di
funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalita' per la
selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti,
le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto
all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di
lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del
territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione
del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli
di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il
GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei
genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate
all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza
degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante
dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il
GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo
di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di
sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo
di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti
i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione
dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno,
della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita
la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il
necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai
componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro
emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non
devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10,
e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di
supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la
consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei
processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la
disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio,
attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il supporto alle
scuole del territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non
devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione,
l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge,
integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio
2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita'
delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi
integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale
(GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione
e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del
personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR
o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al
comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei
rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo
dell'inclusione scolastica.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuate, quali
centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni
scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione,
collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di
inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie
per la disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare
l'erogazione del servizio, attivano modalita' di
collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del
territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma
2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di
funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione
di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione
scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al
comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero
a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il
Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e'
composto da personale docente esperto nell'ambito
dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal
dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale
relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri
relativi al personale docente di cui al presente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio
scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche
nella definizione dei PEI secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF,
nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili,
previsti nel Piano per l'Inclusione della singola
istituzione scolastica, nel potenziamento della
corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di
consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per
il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie
locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua
composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei
componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di
monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito
il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e'
composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e,
eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti
della Azienda sanitaria locale e del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi
della consulenza dei rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative
del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive
destinate all'istituzione scolastica ai fini
dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle
riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente
territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica
del processo di inclusione, compresa la proposta di
quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di
sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso
ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di
Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita', o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente
con disabilita' nonche' con il necessario supporto
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi
di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui
al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli
studenti con accertata condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto
del principio di autodeterminazione.».