Art. 8 
 
                    Modificazioni all'articolo 9 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Per ciascun ambito territoriale  provinciale,  ovvero  a  livello
delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per  l'Inclusione
Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale  docente  esperto
nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento  alla  prospettiva
bio-psico-sociale,  e  nelle  metodologie  didattiche   inclusive   e
innovative. Il GIT e' nominato con  decreto  del  direttore  generale
dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato  da  un  dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma
la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio  scolastico
regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri  relativi
al personale docente di cui al presente comma, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 20, comma 4. 
  5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio  scolastico
regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione  dei
PEI  secondo  la  prospettiva  bio-psico-sociale  alla   base   della
classificazione  ICF,  nell'uso  ottimale  dei  molteplici   sostegni
disponibili,  previsti  nel  Piano  per  l'Inclusione  della  singola
istituzione scolastica, nel  potenziamento  della  corresponsabilita'
educativa e delle attivita' di didattica inclusiva. 
  6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e
programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli
interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul
territorio, il GIT e' integrato: 
    a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle  persone
con disabilita' nell'inclusione scolastica; 
    b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali. 
  7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di
funzionamento del GIT, la  sua  composizione,  le  modalita'  per  la
selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti,
le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede,  la  durata,
nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni  per   il   supporto
all'inclusione scolastica. 
  8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di
lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA,
nonche'  da  specialisti  della  Azienda  sanitaria  locale   e   del
territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il  gruppo  e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha  il  compito  di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e  realizzazione
del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli
di classe nell'attuazione dei PEI. 
  9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il
GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei
genitori e puo' avvalersi della consulenza dei  rappresentanti  delle
associazioni   delle    persone    con    disabilita'    maggiormente
rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle  risorse  complessive  destinate
all'istituzione scolastica  ai  fini  dell'assistenza  di  competenza
degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un  rappresentante
dell'ente   territoriale   competente,   secondo   quanto    previsto
dall'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma  5-bis.  Al  fine   di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora  con  il
GIT di cui al comma 4  e  con  le  istituzioni  pubbliche  e  private
presenti sul territorio. 
  10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo
di inclusione, compresa la proposta  di  quantificazione  di  ore  di
sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto  del  profilo
di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono  costituiti
i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni  con
accertata  condizione  di   disabilita'   ai   fini   dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team  dei
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la  partecipazione
dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o  dell'alunno,
della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita
la   responsabilita'   genitoriale,   delle   figure    professionali
specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   scolastica   che
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il
necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.  Ai
componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia  altro
emolumento. Dall'attivazione  dei  Gruppi  di  lavoro  operativo  non
devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale. 
  11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10,
e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti  con  accertata
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione
scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della  ricerca  sono  individuate,  quali  Centri  territoriali  di
supporto  (CTS),  istituzioni  scolastiche  di  riferimento  per   la
consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio  a  supporto  dei
processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e  il  miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove  tecnologie  per  la
disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio,
attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il  supporto  alle
scuole del territorio per i processi di inclusione. 
  2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di  cui  al  comma  2-bis,  non
devono derivare  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
 
          Note all'art. 8: 
 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9 (Gruppi  per  l'inclusione  scolastica).  -  1.
          L'articolo 15 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "Art. 15 (Gruppi per  l'inclusione  scolastica).  -  1.
          Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
          il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
          compiti di: 
                a) consulenza e proposta all'USR per la  definizione,
          l'attuazione e la verifica degli accordi  di  programma  di
          cui agli  articoli  13,  39  e  40  della  presente  legge,
          integrati con le finalita' di  cui  alla  legge  13  luglio
          2015, n. 107, con particolare riferimento alla  continuita'
          delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi
          integrati scuola-territorio-lavoro; 
                b) supporto ai Gruppi per  l'inclusione  territoriale
          (GIT); 
                c) supporto alle reti di scuole per la  progettazione
          e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio  del
          personale della scuola. 
              2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR
          o da un suo delegato. Nell'ambito del  decreto  di  cui  al
          comma 3  e'  garantita  la  partecipazione  paritetica  dei
          rappresentanti delle Regioni, degli  Enti  locali  e  delle
          associazioni delle  persone  con  disabilita'  maggiormente
          rappresentative   a    livello    regionale    nel    campo
          dell'inclusione scolastica. 
              2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  sono  individuate,  quali
          centri  Territoriali   di   Supporto   (CTS),   istituzioni
          scolastiche di riferimento per la  consulenza,  formazione,
          collegamento e monitoraggio  a  supporto  dei  processi  di
          inclusione, per lo sviluppo, la  diffusione  e  il  miglior
          utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie
          per  la  disabilita'.  I  CTS,  al  fine   di   ottimizzare
          l'erogazione   del   servizio,   attivano   modalita'    di
          collaborazione con i GIT per il supporto  alle  scuole  del
          territorio per i processi di inclusione. 
              2-ter. Dall'individuazione dei CTS,  di  cui  al  comma
          2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica. 
              3. La composizione, l'articolazione,  le  modalita'  di
          funzionamento, la sede, la durata,  nonche'  l'assegnazione
          di  ulteriori  funzioni  per  il  supporto   all'inclusione
          scolastica del GLIR,  fermo  restando  quanto  previsto  al
          comma  2,  sono   definite   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili,   sentito   l'Osservatorio   permanente    per
          l'inclusione  scolastica  istituito  presso  il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              4. Per ciascun ambito territoriale provinciale,  ovvero
          a livello delle  citta'  metropolitane,  e'  costituito  il
          Gruppo per  l'Inclusione  Territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'
          composto   da   personale   docente   esperto   nell'ambito
          dell'inclusione, anche  con  riferimento  alla  prospettiva
          bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
          e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del  direttore
          generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
          da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
          presiede.  Il  GIT  conferma  la  richiesta   inviata   dal
          dirigente  scolastico  all'ufficio   scolastico   regionale
          relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
          esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri
          relativi al personale docente di cui al presente comma,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 
              5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio
          scolastico regionale, supporta le  istituzioni  scolastiche
          nella  definizione   dei   PEI   secondo   la   prospettiva
          bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione  ICF,
          nell'uso  ottimale  dei  molteplici  sostegni  disponibili,
          previsti  nel  Piano   per   l'Inclusione   della   singola
          istituzione    scolastica,    nel    potenziamento    della
          corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
          inclusiva. 
              6.  Per  lo  svolgimento  di   ulteriori   compiti   di
          consultazione e programmazione delle attivita' nonche'  per
          il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
          livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato: 
                a) dalle  associazioni  maggiormente  rappresentative
          delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica; 
                b)  dagli  Enti  locali  e  dalle  Aziende  sanitarie
          locali. 
              7.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali    e    finanziarie    disponibili,     sentito
          l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
          definite le modalita' di  funzionamento  del  GIT,  la  sua
          composizione, le modalita' per la selezione  nazionale  dei
          componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le  forme  di
          monitoraggio del suo funzionamento,  la  sede,  la  durata,
          nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni   per   il
          supporto all'inclusione scolastica. 
              8. Presso ciascuna istituzione scolastica e'  istituito
          il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'
          composto da docenti curricolari,  docenti  di  sostegno  e,
          eventualmente da  personale  ATA,  nonche'  da  specialisti
          della  Azienda  sanitaria  locale  e  del   territorio   di
          riferimento  dell'istituzione  scolastica.  Il  gruppo   e'
          nominato e presieduto dal dirigente  scolastico  ed  ha  il
          compito  di  supportare  il  collegio  dei  docenti   nella
          definizione e  realizzazione  del  Piano  per  l'inclusione
          nonche' i  docenti  contitolari  e  i  consigli  di  classe
          nell'attuazione dei PEI. 
              9. In sede di definizione e  attuazione  del  Piano  di
          inclusione,  il  GLI  si  avvale  della  consulenza  e  del
          supporto degli studenti,  dei  genitori  e  puo'  avvalersi
          della  consulenza  dei  rappresentanti  delle  associazioni
          delle persone con disabilita' maggiormente  rappresentative
          del  territorio  nell'inclusione  scolastica.  In  sede  di
          definizione dell'utilizzazione  delle  risorse  complessive
          destinate    all'istituzione     scolastica     ai     fini
          dell'assistenza  di  competenza  degli  enti  locali,  alle
          riunioni del  GLI  partecipa  un  rappresentante  dell'ente
          territoriale   competente,    secondo    quanto    previsto
          dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
          realizzare  il  Piano  di  inclusione  e  il  PEI,  il  GLI
          collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
          pubbliche e private presenti sul territorio. 
              10. Al fine della definizione dei PEI e della  verifica
          del  processo  di  inclusione,  compresa  la  proposta   di
          quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure  di
          sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso
          ogni Istituzione scolastica sono  costituiti  i  Gruppi  di
          Lavoro Operativo per l'inclusione dei  singoli  alunni  con
          accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
          scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
          team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
          la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
          dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello
          studente  con   disabilita',   o   di   chi   esercita   la
          responsabilita'  genitoriale,  delle  figure  professionali
          specifiche, interne ed esterne  all'istituzione  scolastica
          che interagiscono con la classe  e  con  la  bambina  o  il
          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo  studente
          con  disabilita'  nonche'  con   il   necessario   supporto
          dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
          del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta  alcun  compenso,
          indennita',  gettone  di   presenza,   rimborso   spese   e
          qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei  Gruppi
          di lavoro operativo  non  devono  derivare,  anche  in  via
          indiretta, maggiori oneri di personale. 
              11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di  cui
          al comma 10, e' assicurata la partecipazione  attiva  degli
          studenti con accertata condizione di  disabilita'  in  eta'
          evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica  nel  rispetto
          del principio di autodeterminazione.».