Art. 9
Modificazioni all'articolo 10
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno).
- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla
base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri
del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche,
strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonche' della
presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un
ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia
delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita'
in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia
all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti
di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di
quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio
dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui
all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i
quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono
le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli standard
qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma
5-bis.».