Art. 2 
 
Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e  della  Presidenza
                     del Consiglio dei ministri 
 
  1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in  possesso
della professionalita' necessaria per lo svolgimento  delle  funzioni
del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6  e  7,  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato,
con incremento della vigente  dotazione  organica  nel  limite  delle
unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie  facolta'  assunzionali,
un contingente massimo di settantasette unita' di personale,  di  cui
sessantasette di area terza e dieci di area seconda,  nel  limite  di
spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 
  2. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve  le  unita'  dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nell'ambito  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del
CVCN di un contingente di  personale  non  dirigenziale  appartenente
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con  esclusione  del
personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di  comando  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  e
dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per un massimo del 40 per cento delle unita' di personale di cui
al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa  quota  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, in posizione di comando,  di
personale  che  non  risulti  impiegato  in   compiti   operativi   o
specialistici con qualifiche o gradi non  dirigenziali  del  comparto
sicurezza-difesa fino a un massimo di venti  unita',  conservando  lo
stato giuridico e il trattamento  economico  fisso,  continuativo  ed
accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti,  con
oneri a carico del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  dell'articolo  2,  comma
91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3.   Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   in   materia    di
digitalizzazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
autorizzata  ad  assumere   con   contratti   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con
corrispondente incremento della dotazione  organica,  un  contingente
massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da  inquadrare
nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di
spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 
  4. Fino al completamento delle procedure di  cui  al  comma  3,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate
all'assolvimento delle esigenze  connesse  alle  operazioni  condotte
dalle Forze armate per la  difesa  nazionale  anche  nel  quadro  del
Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del
40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma,  di  personale
non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo
tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  in  posizione  di
fuori ruolo,  di  comando  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo  9,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  nonche'  di  esperti  o
consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  possesso  di  particolare  e
comprovata specializzazione in materia informatica. 
  5. Il reclutamento del personale di cui ai  commi  1  e  3  avviene
mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare  anche  in  deroga
all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n.  125,  e  all'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la
possibilita'  da  parte  delle  amministrazioni  di  avvalersi  delle
modalita' semplificate e delle  misure  di  riduzione  dei  tempi  di
reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019,  n.
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