Art. 3 
 
Disposizioni in materia di reti di  telecomunicazione  elettronica  a
                    banda larga con tecnologia 5G 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione  per
quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche  nei  casi
in cui sono tenuti  alla  notifica  di  cui  all'articolo  1-bis  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 
  2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  previsto
dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  sono  esercitati
previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati  che  vi  transitano,  da  parte  dei
centri di valutazione di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera  a),
sulla base della  disciplina  prevista  in  attuazione  del  predetto
regolamento. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui all'articolo  1,  comma  6,  le  condizioni  e  le
prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia'
autorizzati con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottati ai sensi dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56, in data anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo  regolamento,  qualora  attinenti  alle  reti,  ai   sistemi
informativi e ai servizi informatici inseriti negli  elenchi  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  possono  essere  modificate  o
integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure  aggiuntive
necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza  equivalenti  a
quelli  previsti  dal  presente  decreto,  anche  prescrivendo,   ove
necessario, la sostituzione di  apparati  o  prodotti  che  risultino
gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.