Art. 4 
 
   Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche 
 
  1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono  inserite
le seguenti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei
regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente
articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 19 marzo 2019, inclusi». 
  2. Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
fatta  salva  l'applicazione  degli  articoli  1  e  2   del   citato
decreto-legge,  e'  soggetto  alla  notifica  di  cui  al   comma   5
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012  l'acquisto
a qualsiasi titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno  all'Unione
europea, di partecipazioni in societa' che detengono beni e  rapporti
nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b),  del
regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 19 marzo 2019, di rilevanza tale  da  determinare  l'insediamento
stabile dell'acquirente  in  ragione  dell'assunzione  del  controllo
della societa' la cui partecipazione  e'  oggetto  dell'acquisto,  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n.
21 del 2012.