Art. 5 
 
Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in  caso  di
                     crisi di natura cibernetica 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  presenza  di  un
rischio grave e imminente per la sicurezza  nazionale  connesso  alla
vulnerabilita' di reti, sistemi e  servizi  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17  febbraio
2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, su
deliberazione del Comitato interministeriale per la  sicurezza  della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  dicembre
2015, n. 198, puo' comunque disporre, ove  indispensabile  e  per  il
tempo  strettamente  necessario  alla  eliminazione  dello  specifico
fattore di rischio o alla sua mitigazione,  secondo  un  criterio  di
proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu'
apparati  o  prodotti  impiegati  nelle  reti,  nei  sistemi  o   per
l'espletamento dei servizi interessati.