Art. 6 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1  e  3,
per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019,  euro  6.495.000  per
ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  ed  euro  4.395.000  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal  2020,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello  sviluppo  economico  per  euro  350.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui  a  decorrere
dall'anno 2020; 
    b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2023,  mediante  corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo  1,  comma
95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  da  imputare  sulla  quota
parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.