Art. 10 
 
 
                        Doveri e deontologia 
 
  1. L'attivita' di assistenza tecnica deve essere espletata in piena
indipendenza e fondata sull'autonomia del giudizio intellettuale. 
  2. L'attivita' di assistenza tecnica  deve  essere  esercitata  con
coscienza,  lealta',  probita',   dignita',   decoro,   diligenza   e
competenza,  rispettando  i   principi   della   corretta   e   leale
concorrenza, assicurando la qualita' della prestazione  professionale
anche attraverso un continuo e costante aggiornamento  della  propria
competenza professionale. 
  3. L'iscritto e' tenuto ad uniformarsi, in quanto  compatibili,  ai
principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce  le
norme  di   comportamento   da   osservare   in   via   generale   e,
specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte  assistita,
con la controparte e con  gli  altri  professionisti.  L'iscritto  e'
libero di accettare l'incarico. Il rapporto con la parte assistita  e
con il cliente e' fondato sulla fiducia. 
  4. La violazione  dei  doveri  puo'  comportare,  a  seconda  della
gravita', la sospensione o la  revoca  dell'iscrizione  di  cui  agli
articoli 13 e 14. 
  5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare
all'iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le  violazioni  delle
norme deontologiche e di legge  che  non  comportano  l'adozione  dei
provvedimenti di sospensione  e  revoca,  assicurando  l'adozione  di
idonee misure volte a tutelare  la  riservatezza  della  trasmissione
della comunicazione. 
  6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense,  in  quanto
compatibili.