Art. 11 
 
 
                            Provvedimenti 
 
  1. La Direzione della giustizia tributaria adotta  i  provvedimenti
di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13  e
14. 
  2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui  al  comma
1, la Direzione della giustizia tributaria comunica  all'interessato,
a mezzo PEC  o  altro  mezzo  idoneo,  i  motivi  che  ne  comportano
l'adozione,  invitandolo  a   presentare   per   iscritto   eventuali
osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci  giorni
dal ricevimento della comunicazione. 
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora
non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della
giustizia tributaria entro  trenta  giorni  adotta  il  provvedimento
motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all'interessato,
a mezzo PEC o altro mezzo idoneo. 
  4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga  di  non  adottare  il
provvedimento di sospensione o di revoca procede all'archiviazione  e
ne da' comunicazione all'interessato  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente comma. 
  5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo  a  provvedimenti
di sospensione e revoca ed utili a garantire  il  corretto  esercizio
delle attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica  e'  acquisita
dall'autorita' giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori  e
da   chiunque   ne   abbia   avuto   conoscenza,   anche   ai    fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute  nei  commi  quarto  e
quinto dell'articolo 63 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. 
  6. Le agenzie fiscali, gli altri  enti  impositori  ed  i  soggetti
della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni
di cui all'articolo  2,  comma  2,  segnalano  alla  Direzione  della
giustizia tributaria i  casi  di  incompatibilita',  di  diniego,  di
sospensione e  di  revoca  eventualmente  riscontrati  nell'esercizio
delle proprie attivita' istituzionali. 
  7. Le comunicazioni e le notifiche  a  mezzo  PEC,  o  altro  mezzo
idoneo, sono eseguite assicurando l'adozione di idonee misure volte a
tutelare la riservatezza della trasmissione degli  atti  e  documenti
previsti dal presente articolo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 63 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si  veda  nelle
          note alle premesse.