Art. 11 Provvedimenti 1. La Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13 e 14. 2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione della giustizia tributaria comunica all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, i motivi che ne comportano l'adozione, invitandolo a presentare per iscritto eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della giustizia tributaria entro trenta giorni adotta il provvedimento motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all'interessato, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo. 4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non adottare il provvedimento di sospensione o di revoca procede all'archiviazione e ne da' comunicazione all'interessato con le modalita' di cui al precedente comma. 5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo a provvedimenti di sospensione e revoca ed utili a garantire il corretto esercizio delle attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica e' acquisita dall'autorita' giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e da chiunque ne abbia avuto conoscenza, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Le agenzie fiscali, gli altri enti impositori ed i soggetti della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni di cui all'articolo 2, comma 2, segnalano alla Direzione della giustizia tributaria i casi di incompatibilita', di diniego, di sospensione e di revoca eventualmente riscontrati nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali. 7. Le comunicazioni e le notifiche a mezzo PEC, o altro mezzo idoneo, sono eseguite assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione degli atti e documenti previsti dal presente articolo.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda nelle note alle premesse.