Art. 12 
 
 
                       Diniego dell'iscrizione 
 
  1. Il provvedimento  di  diniego  dell'iscrizione  e'  adottato  in
mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3, secondo le modalita'
e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11.