Art. 13 Sospensione 1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in caso di comportamenti e responsabilita' gravi, tenendo conto dei principi di gradualita' di cui al codice deontologico forense, in quanto applicabili. 2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione del termine finale, e' adottato secondo le modalita' e i termini di cui ai commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11. 3. Il soggetto sospeso e' tenuto ad astenersi dall'esercizio della assistenza, senza necessita' di alcun ulteriore avviso.