Art. 13 
 
 
                             Sospensione 
 
  1. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea, da due  mesi
a cinque anni, dall'esercizio dell'assistenza tecnica e si applica in
caso di comportamenti e  responsabilita'  gravi,  tenendo  conto  dei
principi di gradualita' di cui al  codice  deontologico  forense,  in
quanto applicabili. 
  2. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione  del  termine
finale, e' adottato secondo le modalita' e i termini di cui ai  commi
2, 3 e 7 dell'articolo 11. 
  3. Il soggetto sospeso e' tenuto ad astenersi dall'esercizio  della
assistenza, senza necessita' di alcun ulteriore avviso.