Art. 14 Revoca dell'iscrizione 1. La revoca dell'iscrizione e' disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati nell'articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita' delle dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione. 2. La revoca e' disposta, altresi', nei casi di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'elenco. 3. Il provvedimento di revoca e' adottato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 7. 4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del relativo provvedimento. 5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all'articolo 2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, il responsabile del CAF, le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e le imprese o le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette giorni alla Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), si veda nella nota all'art. 6, comma 2 lett. b).