Art. 15 Sospensione cautelare 1. La sospensione cautelare puo' essere disposta dalla Direzione della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi: a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se e' stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio dell'attivita' di rappresentanza e assistenza tecnica, nonche' dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver beneficiato dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. La sospensione di cui al comma 1 viene adottata con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'iscritto. 3. La sospensione puo' avere una durata non superiore a un anno ed e' esecutiva dalla data della notifica all'interessato, da effettuarsi in copia integrale a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, assicurando l'adozione di idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione del provvedimento. 4. La sospensione perde efficacia qualora entro sei mesi dal relativo provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non emani il provvedimento sanzionatorio. 5. La sospensione puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia piu' adeguata ai fatti commessi.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 35 del citato codice penale e' il seguente: «Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne' superiore a tre anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto». - Per il testo degli articoli 372, 374, 377, 378, 381 del codice penale e per i riferimenti di quest'ultimo si veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f). - Il testo degli articoli 640 e 646 del citato codice penale e' il seguente: «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.» «Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.». - Il testo degli articoli 244, 648-bis e 648-ter del citato codice e' il seguente: «Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra). - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni. » «Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. - Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». - Per il testo degli dell'art. 444 del codice di procedura penale e per i riferimenti di quest'ultimo si veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f).