Art. 16 Cancellazione 1. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco. 2. L'iscritto cancellato puo' presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, purche' sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 3. La cancellazione avviene, altresi', o per decesso o per modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.