Art. 16 
 
 
                            Cancellazione 
 
  1.  La  Direzione  della  giustizia  tributaria   a   seguito   del
provvedimento di revoca, cancella l'iscritto dall'elenco. 
  2. L'iscritto cancellato puo' presentare una nuova domanda ai sensi
dell'articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno
determinato la cancellazione, purche' sia in possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 3. 
  3.  La  cancellazione  avviene,  altresi',  o  per  decesso  o  per
modifiche di legge o su richiesta dell'iscritto.