Art. 18 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Direzione giustizia tributaria, trasmette a quest'ultima, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali, inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di sospensione o di revoca. 3. I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le variazioni intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia tributaria, su supporti informatici la cui matrice e' fornita da quest'ultima.