Art. 18 
 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  entrano  in  vigore
decorsi  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
  2. L'Agenzia delle entrate, d'intesa  con  la  Direzione  giustizia
tributaria, trasmette a  quest'ultima,  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  regolamento,  gli  elenchi   nazionali,
inclusivi  degli  elenchi  tenuti  da  ciascuna  Direzione  regionale
dell'Agenzia delle entrate, aggiornati in  formato  .xls,  nei  quali
sono riportati i dati identificativi dei  soggetti  autorizzati,  gli
estremi  dei   provvedimenti   autorizzativi,   eventuali   casi   di
sospensione o di revoca. 
  3. I dati richiesti nel  comma  2,  aggiornati  con  le  variazioni
intervenute a seguito  di  nuove  iscrizioni  o  cancellazioni  delle
medesime,  sono  forniti  da  parte  della  Direzione  centrale   del
personale dell'Agenzia delle entrate alla Direzione  della  giustizia
tributaria, su supporti informatici la  cui  matrice  e'  fornita  da
quest'ultima.