Art. 2 Tenuta ed articolazione dell'elenco 1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 1. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato nelle sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 2: - Per il testo delle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda nelle note alle premesse.