Art. 2 
 
 
                 Tenuta ed articolazione dell'elenco 
 
  1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione
e alla tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati di cui  all'articolo
1. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato nelle  sezioni  I,  II,
III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le
categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e
h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo delle lettere d), e), f), g)  e  h)  del
          comma 3 dell'art. 12 del decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546, si veda nelle note alle premesse.