Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Costituiscono requisiti generali per l'iscrizione nelle  sezioni
dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2: 
    a) essere cittadino italiano o di Stato  appartenente  all'Unione
europea; 
    b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) non trovarsi in una delle condizioni  di  incompatibilita'  di
cui all'art. 9; 
    d) non  essere  iscritto  in  nessuno  degli  albi  professionali
relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a),  b),  c)  e  ai
commi 5 e 6 dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546; 
    e) non essere sottoposto ad  esecuzione  di  pene  detentive,  di
misure cautelari o interdittive; 
    f) non avere riportato condanne  definitive,  salvo  gli  effetti
della riabilitazione, per i  reati  di  cui  all'articolo  51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale  o  dei  reati  previsti  dagli
articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381  del  codice
penale, nonche' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione,
per i quali e' prevista la pena della reclusione  non  inferiore  nel
massimo a due anni. Ai  fini  del  presente  comma,  la  sentenza  di
applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale e' equiparata alla sentenza di  condanna,  salvo  il
caso di estinzione del reato; 
    g) non aver subito la  sanzione  disciplinare  del  licenziamento
senza preavviso. 
  2. Per l'iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e', altresi',
necessario  possedere,  rispettivamente,  i  requisiti  di  cui  alle
lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere  posseduti  alla
data di  presentazione  della  domanda  e,  per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento. 
  4. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare, senza indugio,  alla
Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei  requisiti  di
cui  ai  commi  1  e  2,  nonche'  il  sopraggiungere  di  cause   di
incompatibilita'. 
  5. La Direzione della giustizia  tributaria  effettua  annualmente,
anche a  campione,  il  controllo  dei  requisiti  degli  iscritti  e
dell'assenza di cause  di  incompatibilita',  mediante  richiesta  di
informazioni  alle  amministrazioni,  agli  enti   ed   ai   soggetti
interessati. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo del comma 3, lettere a),  b),  c)  e  ai
          commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del
          1992, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo del comma 3-bis  dell'art.  51  (Uffici  del
          pubblico  ministero.  Attribuzioni  del  procuratore  della
          Repubblica distrettuale) e  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale approvato con D.P.R. 22/09/1988, n. 447 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  1988,  n.
          250,  S.O.51.  Il  testo  degli  articoli  372,  373,  374,
          374-bis,  377,  377-bis,  380  e  381  del  codice   penale
          approvato con R.D. 19/10/1930, n.  1398,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord,
          e' il seguente: 
                «3-bis. Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto e  settimo  comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di
          commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi  1,
          3 e 3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, di cui al decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, 416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale,
          per  i  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' per i delitti  previsti  dall'art.
          74 del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,   dall'art.
          291-quater  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  le
          funzioni indicate nel comma 1 lettera  a)  sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente». 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi  3-bis
          e 3-quater, i  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'art. 99, quarto comma, del codice penale,  qualora  la
          pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.  Si  applica
          l'art. 537-bis. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta» 
              «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, afferma il  falso  o  nega  il
          vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai fatti  sui  quali  e'  interrogato,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni». 
              «Art. 373  (Falsa  perizia  o  interpretazione).  -  Il
          perito  o  l'interprete,   che,   nominato   dall'autorita'
          giudiziaria,  da'  parere  o  interpretazioni  mendaci,   o
          afferma fatti non conformi  al  vero,  soggiace  alle  pene
          stabilite nell'articolo precedente. 
              La condanna importa, oltre l'interdizione dai  pubblici
          uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte». 
              Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso  di
          un procedimento civile o amministrativo, al fine di  trarre
          in  inganno  il  giudice  in  un  atto  d'ispezione  o   di
          esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
          una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o
          delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
          sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
          legge, con la reclusione da uno a cinque anni. 
              La stessa  disposizione  si  applica  se  il  fatto  e'
          commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti
          alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad  esso;
          ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si  tratta  di
          reato per cui non  si  puo'  procedere  che  in  seguito  a
          querela,  richiesta  o  istanza,  e  questa  non  e'  stata
          presentata». 
              Art. 374-bis (False  dichiarazioni  o  attestazioni  in
          atti  destinati  all'autorita'  giudiziaria  o  alla  Corte
          penale internazionale). - Salvo che  il  fatto  costituisca
          piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a
          cinque anni  chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  in
          certificati   o   atti   destinati   a   essere    prodotti
          all'autorita'   giudiziaria    o    alla    Corte    penale
          internazionale condizioni, qualita' personali,  trattamenti
          terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da  instaurare,
          relativi  all'imputato,  al  condannato  o   alla   persona
          sottoposta a procedimento di prevenzione. 
              Si applica la pena della reclusione da due a  sei  anni
          se il fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un
          incaricato di un pubblico servizio o  da  un  esercente  la
          professione sanitaria». 
              «Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque  offre
          o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata  a
          rendere dichiarazioni davanti all'autorita'  giudiziaria  o
          alla  Corte  penale  internazionale  ovvero  alla   persona
          richiesta di rilasciare  dichiarazioni  dal  difensore  nel
          corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata
          a  svolgere  attivita'  di  perito,  consulente  tecnico  o
          interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
          articoli 371-bis, 371-ter, 372  e  373,  soggiace,  qualora
          l'offerta o  la  promessa  non  sia  accettata,  alle  pene
          stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla  meta'  ai
          due terzi. 
              La stessa disposizione si applica qualora  l'offerta  o
          la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. 
              Chiunque usa violenza o minaccia ai  fini  indicati  al
          primo comma, soggiace, qualora il fine non sia  conseguito,
          alle pene stabilite in ordine ai reati di cui  al  medesimo
          primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. 
              Le pene previste ai commi primo e terzo sono  aumentate
          se concorrono le condizioni di cui all'art. 339. 
              La  condanna  importa   l'interdizione   dai   pubblici
          uffici». 
              «Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni  o
          a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).
          -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave   reato,
          chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa
          di denaro  o  di  altra  utilita',  induce  a  non  rendere
          dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la  persona
          chiamata  a  rendere  davanti  alla  autorita'  giudiziaria
          dichiarazioni  utilizzabili  in  un  procedimento   penale,
          quando questa ha la facolta' di non rispondere,  e'  punito
          con la reclusione da due a sei anni». 
              «Art. 380 (Patrocinio  o  consulenza  infedele).  -  Il
          patrocinatore o  il  consulente  tecnico,  che,  rendendosi
          infedele ai suoi  doveri  professionali,  arreca  nocumento
          agli interessi della  parte  da  lui  difesa,  assistita  o
          rappresentata  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  o  alla
          Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da
          uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. 
              La pena e' aumentata: 
                1. se il colpevole ha commesso il  fatto,  colludendo
          con la parte avversaria; 
                2. se il fatto  e'  stato  commesso  a  danno  di  un
          imputato. 
              Si applicano la reclusione da tre a  dieci  anni  e  la
          multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto e' commesso a
          danno di persona imputata di un delitto  per  il  quale  la
          legge commina la pena di  morte  o  l'ergastolo  ovvero  la
          reclusione superiore a cinque anni». 
              «Art. 381 (Altre infedelta'  del  patrocinatore  o  del
          consulente tecnico). - Il  patrocinatore  o  il  consulente
          tecnico, che,  in  un  procedimento  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria,   presta   contemporaneamente,    anche    per
          interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a
          favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione  da  sei
          mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
              La pena e' della reclusione fino  a  un  anno  e  della
          multa da euro 51 a euro  516,  se  il  patrocinatore  o  il
          consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una
          parte, assume, senza il consenso di  questa,  nello  stesso
          procedimento, il patrocinio o  la  consulenza  della  parte
          avversaria». 
              - Per il testo delle lettere d), e), f), g), e  h)  del
          comma 3, dell'art. 12 del decreto legislativo n.  546/1992,
          si veda nelle note alle premesse.