Art. 3 Requisiti per l'iscrizione 1. Costituiscono requisiti generali per l'iscrizione nelle sezioni dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea; b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' di cui all'art. 9; d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, nonche' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato; g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 2. Per l'iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e', altresi', necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare, senza indugio, alla Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonche' il sopraggiungere di cause di incompatibilita'. 5. La Direzione della giustizia tributaria effettua annualmente, anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e dell'assenza di cause di incompatibilita', mediante richiesta di informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti interessati.
Note all'art. 3: - Per il testo del comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3-bis dell'art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale) e dell'art. 444 del codice di procedura penale approvato con D.P.R. 22/09/1988, n. 447 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.51. Il testo degli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale approvato con R.D. 19/10/1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. straord, e' il seguente: «3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'art. 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta» «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni». «Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte». Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per cui non si puo' procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata presentata». Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria». «Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'art. 339. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici». «Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a sei anni». «Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516. La pena e' aumentata: 1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2. se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto e' commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni». «Art. 381 (Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico). - Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorita' giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. La pena e' della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria». - Per il testo delle lettere d), e), f), g), e h) del comma 3, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546/1992, si veda nelle note alle premesse.