Art. 4 
 
 
             Elenco delle attivita' connesse ai tributi 
 
  1. Ai fini  dell'individuazione  del  possesso  dei  requisiti  per
l'iscrizione nella sezione I di cui all'articolo 2, comma 2, sono  da
considerarsi attivita' connesse ai tributi di  cui  all'articolo  63,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le seguenti: 
    a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed  altre
entrate,  gestione  del  relativo   contenzioso,   nonche'   relative
attivita' accessorie; 
    b) analisi, ricerca e predisposizione  di  atti  normativi  e  di
documenti di prassi in materia tributaria. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'art.  63,  terzo  comma,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e' il seguente: 
                «3. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'
          autorizzare all'esercizio dell'assistenza  tecnica  davanti
          alle commissioni tributarie, se cessati  dall'impiego  dopo
          almeno venti anni di effettivo servizio di cui  almeno  gli
          ultimi dieci prestati  a  svolgere  attivita'  connesse  ai
          tributi,  gli  impiegati   delle   carriere   dirigenziale,
          direttiva  e  di  concetto  degli  enti  impositori  e  del
          Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori  della  guardia
          di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa
          in ogni tempo  con  provvedimento  motivato.  Le  attivita'
          connesse ai tributi sono individuate con il decreto di  cui
          all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546».