Art. 4 Elenco delle attivita' connesse ai tributi 1. Ai fini dell'individuazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione I di cui all'articolo 2, comma 2, sono da considerarsi attivita' connesse ai tributi di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le seguenti: a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonche' relative attivita' accessorie; b) analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 63, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' il seguente: «3. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».