Art. 5 
 
 
        Contenuto e modalita' di presentazione della domanda 
 
  1. La domanda di iscrizione  e'  compilata  utilizzando  l'apposito
modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero  dell'economia
e delle finanze e deve contenere: 
    a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; 
    b)  il  codice  fiscale  o  il  numero  di  partita  I.V.A.   del
richiedente; 
    c)  il  domicilio  professionale  nel  territorio  dello   Stato,
coincidente  con  il  luogo  in  cui  svolge  l'attivita'   in   modo
prevalente, il numero di codice di avviamento postale e  un  recapito
telefonico; 
    d) il titolo di  studio  posseduto,  qualora  richiesto  ai  fini
dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Universita'  e
l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio
del diploma di ragioneria, nonche' i dati della relativa abilitazione
se richiesta; 
    e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; 
    f) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  a  cui  inviare
eventuali comunicazioni; 
    g)  la  dichiarazione  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere
sottoposto a procedimenti penali  ovvero  di  esserne  a  conoscenza,
specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita' procedenti; 
    h) la dichiarazione con  la  quale  il  richiedente,  consapevole
delle sanzioni penali  previste  dall'articolo  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  autocertifica,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 3; 
    i) la dichiarazione con la quale il  richiedente  si  obbliga  al
rispetto dei doveri deontologici di cui all'articolo 10. 
  2. Per i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  la
domanda deve, altresi',  contenere  la  dichiarazione  di  essere  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
  3. La domanda di iscrizione e' presentata  esclusivamente  per  via
telematica secondo le modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  mediante   posta   elettronica
certificata  (PEC)  nominativa,  di  cui  l'istante   sia   titolare,
all'indirizzo  PEC  appositamente  dedicato  dalla  Direzione   della
giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1. 
  4. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di  accertare  la
veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti,  come  previsto
dall'articolo 71 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda  di  iscrizione
deve  essere  tempestivamente  comunicata  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di
cui al comma 3. 
  6.  In  mancanza  di  comunicazione  di  variazione  del  domicilio
professionale, ogni comunicazione si intende  validamente  effettuata
presso l'ultimo domicilio comunicato. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo degli articoli 76, 46 e 47 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          e' il seguente: 
              «Art.  76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque   rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'art. 4,  comma  2,  sono  considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte». 
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato». 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva».