Art. 5 Contenuto e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di iscrizione e' compilata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e deve contenere: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente; c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l'attivita' in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico; d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Universita' e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonche' i dati della relativa abilitazione se richiesta; e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; f) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita' procedenti; h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3; i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all'articolo 10. 2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la domanda deve, altresi', contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 3. La domanda di iscrizione e' presentata esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di cui l'istante sia titolare, all'indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1. 4. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti, come previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di cui al comma 3. 6. In mancanza di comunicazione di variazione del domicilio professionale, ogni comunicazione si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
Note all'art. 5: Il testo degli articoli 76, 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte». «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».