Art. 7 Iscrizione 1. I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, alla data antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze, sono di diritto iscritti nella relativa sezione dell'elenco di cui all'articolo 2. Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e a produrre l'attestazione di cui all'articolo 6, comma 3. 2. La Direzione della giustizia tributaria, accertata la regolarita' della domanda, provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. 3. In caso di irregolarita' o incompletezza della domanda o di mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della giustizia tributaria ne richiede l'integrazione. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell'articolo 11.
Note all'art. 7: - Per il testo delle lettere d), e), f) e g) del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nelle note alle premesse.