Art. 8 Rilascio della tessera di riconoscimento 1. La Direzione della giustizia tributaria, in seguito all'iscrizione, rilascia la tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La tessera nominativa, munita di foto contiene l'indicazione della sezione dell'elenco nella quale il soggetto e' iscritto, il numero di iscrizione e l'eventuale termine di validita'. 2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio, la tessera alla Direzione della giustizia tributaria nel caso di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 16.