Art. 9 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. L'attivita' di assistenza tecnica  non  puo'  essere  esercitata
nella regione o nelle province,  con  essa  confinanti,  in  cui  gli
iscritti  abbiano  con  i  giudici   delle   Commissioni   tributarie
provinciali rapporti di coniugio,  convivenza  e  parentela  fino  al
secondo grado e di affinita' in primo grado o siano  con  gli  stessi
uniti civilmente  ai  sensi  della  legge  20  maggio  2016,  n.  76.
L'attivita'  di  assistenza  tecnica  non  puo'  essere   esercitata,
altresi', nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli  iscritti
abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti
di coniugio, convivenza e  parentela  fino  al  secondo  grado  e  di
affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti  civilmente  ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  2. L'attivita' di assistenza tecnica e', altresi', incompatibile: 
    a) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale,
svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; 
    b) con  la  qualita'  di  socio  illimitatamente  responsabile  o
amministratore  di  societa'  di  persone,  aventi  quale   finalita'
l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in  qualunque  forma
costituite, con la qualita' di  amministratore  unico  o  consigliere
delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche'
con la qualita' di presidente di  consiglio  di  amministrazione  con
poteri individuali di gestione. L'incompatibilita'  non  sussiste  se
l'oggetto della attivita' della societa' e'  limitato  esclusivamente
all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche'  per  gli
enti e consorzi pubblici e per le  societa'  a  capitale  interamente
pubblico; 
    c) con lo svolgimento di lavoro  subordinato,  salvi  i  casi  di
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2. 
 
          Note all'art. 9: 
              La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione  delle
          unioni civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina
          delle convivenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
          maggio 2016, n. 118.