Art. 9 Incompatibilita' 1. L'attivita' di assistenza tecnica non puo' essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. L'attivita' di assistenza tecnica non puo' essere esercitata, altresi', nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinita' in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2. L'attivita' di assistenza tecnica e', altresi', incompatibile: a) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; b) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico; c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.
Note all'art. 9: La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.