Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. All'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «900 milioni di euro», «1.500 milioni di euro», «2.000 milioni di euro», «398,5 milioni di euro» e «6.500 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «770 milioni di euro», «1.450 milioni di euro», «1.850 milioni di euro», «278,5 milioni di euro» e «6.000 milioni di euro». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° ottobre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. - 4. (Omissis). 5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 770 milioni di euro, 1.450 milioni di euro, 1.850 milioni di euro, 278,5 milioni di euro e 6.000 milioni di euro. (Omissis).».