Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1. In applicazione di  quanto  previsto  dall'articolo  182,  comma
1-quinquies, del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  possono
acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento  di  prove
di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante  svolte  con  le
modalita' di cui al presente decreto: 
    a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi   del   comma   1-sexies
dell'articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva,  con  le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1; 
    b) coloro  i  quali,  entro  il  termine  e  nel  rispetto  delle
condizioni previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito  le  lauree  della
classe 41 (Tecnologie per la conservazione e  il  restauro  dei  beni
culturali),  le  lauree  della  classe  L-43   (Tecnologie   per   la
conservazione  e  il  restauro  dei  beni   culturali),   le   lauree
specialistiche  della  classe  12/S  (Conservazione  e  restauro  del
patrimonio storico-artistico),  le  lauree  magistrali  della  classe
LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi
accademici di primo e di secondo  livello  sperimentali  in  restauro
rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un  percorso  di
studi della durata complessiva  di  almeno  cinque  anni,  nonche'  i
diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati
ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013.
I soggetti di cui alla presente  lettera  sono  ammessi  direttamente
alla distinta prova di idoneita'.