Art. 2 Requisiti di ammissione 1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di prove di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante svolte con le modalita' di cui al presente decreto: a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 182 e abbiano superato una prova preselettiva, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1; b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle condizioni previsti dal comma 1-ter dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiano conseguito le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali), le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico), le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali), ovvero i diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni, nonche' i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria del 2013. I soggetti di cui alla presente lettera sono ammessi direttamente alla distinta prova di idoneita'.