Art. 3 Domanda di partecipazione e modalita' di svolgimento delle prove di idoneita' 1. Le prove di idoneita', distinte in riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono indette con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito «Ministro», di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, http://www.beniculturali.it, di seguito «sito Internet del Ministero» - che ne fissa le date, le modalita' di svolgimento e le sedi, distribuite sul territorio, presso le istituzioni accreditate, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) presso le Scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito «Ministero», o altre istituzioni accreditate e per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presso le Universita' e le Accademie di belle arti. Le predette istituzioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono ammessi a partecipare alle distinte prove di idoneita' i soggetti indicati all'articolo 2. 2. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare alle distinte prove di idoneita', ai sensi dell'articolo 2. Nella domanda devono essere indicati i settori di competenza, di cui all'allegato A del presente decreto, nel numero massimo di due, per i quali si concorre e i dati relativi al versamento della tassa di iscrizione che sara' destinata alle sedi delle prove per la copertura degli oneri relativi alla procedura, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai commissari.