Art. 4 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Le prove di idoneita', svolte distintamente con  riferimento  ai
soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 2, comma  1,
consistono in  una  verifica,  secondo  le  modalita'  descritte  nel
decreto  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   indetto   ai   sensi
dell'articolo 3, comma  1,  delle  competenze  teoriche,  pratiche  e
progettuali in materia di lavori di restauro, a seconda  dei  settori
di competenza scelti, valutate in centesimi. 
  2. Il candidato che non si  presenti  alla  prova  presso  la  sede
assegnatagli o che venga escluso perde il diritto a sostenere l'esame
e non ha diritto al rimborso della tassa versata. 
  3. Le prove di idoneita' si articolano in due prove, una teorica  e
una tecnico-pratica,  per  coloro  che  hanno  la  qualifica  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in  una  prova  tecnico-pratica
per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Coloro che
posseggono la qualifica di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a)
accedono alle prove di idoneita'  previo  superamento  di  una  prova
preselettiva. La prova teorica consiste  in  un  test  articolato  in
sessanta quesiti a risposta multipla sulle materie dell'allegato B  e
sulla legislazione dei beni culturali. La  prova  tecnico-pratica  si
articola in relazione ai 12  diversi  ambiti  di  competenza  di  cui
all'allegato A e prevede la progettazione dettagliata, in materiali e
metodi, di un intervento di restauro avente ad oggetto un  manufatto,
un complesso di manufatti  o  un  bene  architettonico  decorato.  La
valutazione della progettazione come atto critico deve verificare  la
formazione e competenza interdisciplinare  del  restauratore.  Coloro
che posseggono la qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  cui
all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  qualora  siano  in  possesso
altresi' dei titoli di studio  indicati  nell'articolo  2,  comma  1,
lettera b), possono comunque sostenere la prova di idoneita' prevista
per la categoria di soggetti di cui alla citata lettera b). 
  4. Ogni prova si intende superata qualora il candidato consegua  un
punteggio  non  inferiore  a  settanta  centesimi.   Ove   la   prova
tecnico-pratica di idoneita'  sia  articolata  in  piu'  accertamenti
distinti per i singoli settori riferiti all'allegato A, il  punteggio
medio dei diversi accertamenti deve essere pari a 70/100,  mentre  il
punteggio  delle  singole  prove  tecnico-pratiche  non  deve  essere
inferiore a 60/100. 
  5. La traccia per  l'elaborato  progettuale  su  manufatti,  su  un
complesso di manufatti  o  su  un  bene  architettonico  decorato  da
analizzare per lo svolgimento della prova tecnico-pratica e' proposta
dall'Istituto  superiore  per  la  conservazione  ed   il   restauro,
dall'opificio delle pietre  dure  e  dall'Istituto  centrale  per  il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. 
  6. La prova teorica e' proposta dalle Universita', dalle Scuole  di
alta formazione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
(SAF) e dalle Accademie accreditate per la classe LMR/02. 
  7. I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione presso le sedi ove sono presenti  docenti  e
professionisti bilingue.