Art. 6 Compiti della Commissione 1. La Commissione: a) formula, ai fini dello svolgimento delle prove, le specifiche e i dettagli previsti per verificare l'idoneita' all'accesso ad ogni settore di competenza. In particolare: 1) forma l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, avendo presentato nei termini una valida domanda sono ammessi alla prova preselettiva. Tale elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; 2) forma gli elenchi dei soggetti che, avendo presentato nei termini una valida domanda, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e, ove tenuti, hanno superato la prova preselettiva, possono sostenere le prove di idoneita' aventi valore di esame di Stato. Tali elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero e di tale pubblicazione e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle prove di idoneita'; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; b) definisce i criteri per la valutazione della prova o delle prove. Nella definizione dei criteri la Commissione tiene comunque conto dei parametri appresso indicati: 1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 2) capacita' di impostazione interdisciplinare; 3) capacita' critica: definizione del perimetro in cui un intervento di restauro puo' muoversi, attraverso la lettura consapevole dell'immagine storica del manufatto e gli interventi conservativi proposti; 4) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione dell'intervento di restauro; 5) padronanza del lessico tecnico; 6) effettuazione e completamento della prova nei termini stabiliti; 7) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al compito assegnato; 8) ordine nell'esecuzione dell'elaborato; c) individua, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 4, comma 5, i manufatti, complesso di manufatti o un bene architettonico decorato da analizzare, oggetto della prova tecnico-pratica, individua gli Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione degli stessi a ciascuna Sottocommissione, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova; d) predispone, il giorno o i giorni, qualora vi siano candidati che concorrono per piu' profili, stabiliti per lo svolgimento delle prove; e) predispone la traccia della prova da assegnare per ciascuno dei settori di competenza indicati nell'allegato A) e provvede alla contestuale trasmissione, anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti da analizzare utilizzati. 2. La traccia delle prove e' predisposta dalla Commissione nell'ambito delle proposte formulate dalle Istituzioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6. 3. Le prove, nella loro articolazione, iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce. 4. Al termine delle prove di idoneita', sulla base degli elenchi predisposti dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 5, comma 3, la Commissione predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero. 5. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono custoditi dall'Amministrazione per un anno. 6. Ai componenti della Commissione e delle Sottocommissioni non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione provvedono le amministrazioni proponenti, mentre a quelli delle Sottocommissioni provvedono le sedi di esame distinte come indicato all'articolo 3, comma 1, mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.