Art. 6 
 
                      Compiti della Commissione 
 
  1. La Commissione: 
    a) formula, ai fini dello svolgimento delle prove, le  specifiche
e i dettagli previsti per verificare l'idoneita' all'accesso ad  ogni
settore di competenza. In particolare: 
      1) forma l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), che, avendo presentato nei  termini  una  valida  domanda
sono ammessi alla prova preselettiva. Tale elenco e'  pubblicato  sul
sito  internet  del  Ministero  e  di  tale  pubblicazione  e'   data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  almeno  sessanta  giorni  prima
dell'inizio della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; 
      2) forma gli elenchi dei soggetti che,  avendo  presentato  nei
termini una valida domanda, essendo in possesso dei requisiti di  cui
all'articolo 2 e, ove tenuti, hanno superato la  prova  preselettiva,
possono sostenere le prove di idoneita' aventi  valore  di  esame  di
Stato. Tali elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero e
di tale pubblicazione e' data comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»
almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle  prove  di  idoneita';
tale pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti di tutti i candidati; 
    b) definisce i criteri per la valutazione  della  prova  o  delle
prove. Nella definizione dei criteri la  Commissione  tiene  comunque
conto dei parametri appresso indicati: 
      1)  conoscenza  approfondita  delle  materie  che   definiscono
l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 
      2) capacita' di impostazione interdisciplinare; 
      3) capacita' critica:  definizione  del  perimetro  in  cui  un
intervento  di  restauro  puo'  muoversi,   attraverso   la   lettura
consapevole dell'immagine storica  del  manufatto  e  gli  interventi
conservativi proposti; 
      4) rispetto della sequenzialita' delle  fasi  di  progettazione
dell'intervento di restauro; 
      5) padronanza del lessico tecnico; 
      6)  effettuazione  e  completamento  della  prova  nei  termini
stabiliti; 
      7) corrispondenza  dell'esecuzione  dell'elaborato  al  compito
assegnato; 
      8) ordine nell'esecuzione dell'elaborato; 
    c) individua, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 4, comma 5,  i
manufatti, complesso di manufatti o un bene  architettonico  decorato
da analizzare, oggetto della  prova  tecnico-pratica,  individua  gli
Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione  degli
stessi a  ciascuna  Sottocommissione,  garantendo  la  piu'  assoluta
segretezza della fase preparatoria della prova; 
    d) predispone, il giorno o i giorni, qualora vi  siano  candidati
che concorrono per piu' profili, stabiliti per lo  svolgimento  delle
prove; 
    e) predispone la traccia della prova da  assegnare  per  ciascuno
dei settori di competenza indicati nell'allegato A) e  provvede  alla
contestuale trasmissione, anche per  via  telematica,  della  traccia
medesima alle sedi presso cui operano le Sottocommissioni, garantendo
la piu' assoluta segretezza della fase preparatoria  delle  tracce  e
della gestione dei manufatti da analizzare utilizzati. 
  2.  La  traccia  delle  prove  e'  predisposta  dalla   Commissione
nell'ambito  delle  proposte  formulate  dalle  Istituzioni  di   cui
all'articolo 4, commi 5 e 6. 
  3. Le prove, nella loro articolazione, iniziano contestualmente  in
tutte le sedi d'esame e non possono avere inizio fino a che tutte  le
Sottocommissioni non abbiano comunicato alla Commissione,  anche  per
via telematica, l'avvenuto ricevimento delle tracce. 
  4. Al termine delle prove di idoneita', sulla  base  degli  elenchi
predisposti dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 5, comma 3, la
Commissione predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione
della qualifica di restauratore di beni culturali e lo  trasmette  al
Ministero. 
  5. La Commissione individua altresi' le modalita' per  la  custodia
degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata  della  prova
di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati  sono
custoditi dall'Amministrazione per un anno. 
  6. Ai componenti della Commissione  e  delle  Sottocommissioni  non
spetta alcun compenso o  emolumento  comunque  denominato.  Ai  costi
relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della
Commissione provvedono le amministrazioni proponenti, mentre a quelli
delle Sottocommissioni provvedono le  sedi  di  esame  distinte  come
indicato all'articolo 3, comma 1,  mediante  utilizzo  delle  risorse
acquisite con la tassa di iscrizione di cui al comma 2  del  medesimo
articolo 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.