Art. 7 
 
                   Svolgimento delle prove d'esame 
 
  1. Il giorno o i giorni delle prove,  la  Commissione  provvede  ai
necessari adempimenti garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte
le fasi preparatorie. 
  2. Al termine delle prove, la Commissione predispone  l'elenco  dei
candidati che hanno riportato  il  punteggio  minimo  necessario  per
l'ammissione.