Art. 7 Svolgimento delle prove d'esame 1. Il giorno o i giorni delle prove, la Commissione provvede ai necessari adempimenti garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie. 2. Al termine delle prove, la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione.