Art. 8 
 
   Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali 
 
  1. I candidati che hanno superato le  prove  di  idoneita'  di  cui
all'articolo 4 del presente  decreto  acquisiscono  la  qualifica  di
«restauratore di beni culturali». Il relativo elenco e' approvato con
decreto del Ministro ed e' pubblicato nel sito Internet del Ministero
con l'indicazione dei relativi settori  di  competenza  e  confluisce
nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 10 agosto 2019 
 
                                               Il Ministro per i beni 
                                             e le attivita' culturali 
                                                      Bonisoli 
 
  Il Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
            Bussetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3035