Art. 8 Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali 1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui all'articolo 4 del presente decreto acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali». Il relativo elenco e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato nel sito Internet del Ministero con l'indicazione dei relativi settori di competenza e confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 agosto 2019 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bonisoli Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Bussetti Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3035