Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente: 
    a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera a); 
    b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera b).