Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente: a) dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); b) dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).