Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni degli  Accordi  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 3,  4,  6,  7,  8,  9,  11,  13,  16  e  19
dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  e  degli
articoli 5, 7 e 8  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), nonche' del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso  all'Accordo  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli  9  e  10
dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte
con apposito provvedimento legislativo.