Art. 5 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che  istituisce  una
  procedura per l'ordinanza  europea  di  sequestro  conservativo  su
  conti bancari al fine di facilitare  il  recupero  transfrontaliero
  dei crediti in materia civile e commerciale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) prevedere  che  per  la  domanda  di  ordinanza  di  sequestro
conservativo fondata su un credito risultante  da  atto  pubblico  e'
competente il giudice del luogo  in  cui  l'atto  pubblico  e'  stato
formato; 
    b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di  ricerca
con modalita' telematiche dei beni  da  pignorare  si  applicano  per
l'acquisizione  delle  informazioni  di  cui  all'articolo   14   del
regolamento (UE) n. 655/2014; 
    c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis  del  codice  di
procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di  Roma
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la  dimora  in
Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia; 
    d) prevedere  che  l'impugnazione  di  cui  all'articolo  21  del
regolamento (UE) n. 655/2014  avente  ad  oggetto  la  pronuncia  del
giudice singolo, che respinge in tutto o in  parte  la  richiesta  di
sequestro conservativo di conti bancari, si propone  con  ricorso  al
tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo' fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto; 
    e) prevedere  che  per  l'esecuzione  dell'ordinanza  europea  di
sequestro conservativo  si  applica  l'articolo  678  del  codice  di
procedura civile; 
    f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo  33  del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il giudice che  ha  emesso
l'ordinanza europea di sequestro conservativo; 
    g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo  34  del
regolamento (UE) n. 655/2014 e' competente il tribunale del luogo  in
cui il terzo debitore ha la residenza; 
    h) prevedere che il  procedimento  di  cui  all'articolo  37  del
regolamento  (UE)   n.   655/2014   e'   disciplinato   dall'articolo
669-terdecies del codice di procedura civile; 
    i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano: 
      1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b),
e  1-bis,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   per   i
procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE)  n.
655/2014; 
      2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del
2002 per i procedimenti previsti  dagli  articoli  8,  33  e  35  del
regolamento (UE) n. 655/2014; 
      3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del
2002 per i procedimenti previsti  dall'articolo  34  del  regolamento
(UE) n. 655/2014; 
    l) apportare alle disposizioni processuali civili e a  quelle  in
materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione
necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai
fini della  piena  attuazione  delle  disposizioni  non  direttamente
applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Il regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  che   istituisce   una   procedura   per
          l'ordinanza europea  di  sequestro  conservativo  su  conti
          bancari al fine di facilitare il recupero  transfrontaliero
          dei crediti in materia civile e commerciale  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189. 
              - Il testo degli articoli 492-bis, 669-terdecies e  678
          del codice di procedura civile cosi' recita: 
              «Art. 492-bis. (Ricerca con modalita'  telematiche  dei
          beni  da  pignorare).  -  Su  istanza  del  creditore,   il
          presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
          residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
          diritto della  parte  istante  a  procedere  ad  esecuzione
          forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
          beni da pignorare. L'istanza deve  contenere  l'indicazione
          dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il  numero
          di fax del difensore nonche', ai  fini  dell'articolo  547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto. 
              Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia  di
          accesso  ai  dati  e  alle   informazioni   degli   archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione  di  cui
          al primo comma il presidente del tribunale o un giudice  da
          lui delegato dispone  che  l'ufficiale  giudiziario  acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare cose  che  si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
              L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene  una  cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare  crediti  del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'articolo 492, primo,  secondo  e  terzo
          comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
          cose o delle somme dovute, nei limiti di  cui  all'articolo
          546. Il verbale di cui al presente comma e'  notificato  al
          terzo per estratto,  contenente  esclusivamente  i  dati  a
          quest'ultimo riferibili. 
              Quando l'accesso  ha  consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
              Quando l'accesso ha consentito di individuare sia  cose
          di cui al terzo comma che crediti o cose di cui  al  quinto
          comma, l'ufficiale giudiziario sottopone  ad  esecuzione  i
          beni scelti dal creditore.» 
              «Art. 669-terdecies. (Reclamo  contro  i  provvedimenti
          cautelari). - Contro l'ordinanza  con  la  quale  e'  stato
          concesso o negato il  provvedimento  cautelare  e'  ammesso
          reclamo nel termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla
          pronuncia in udienza ovvero  dalla  comunicazione  o  dalla
          notificazione se anteriore. 
              Il reclamo contro i provvedimenti del  giudice  singolo
          del tribunale si propone al collegio, del  quale  non  puo'
          far parte  il  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso dalla Corte d'appello,  il  reclamo  si  propone  ad
          altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
          d'appello piu' vicina. 
              Il procedimento e' disciplinato dagli  articoli  737  e
          738. 
              Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
          proposizione  del  reclamo  debbono  essere  proposti,  nel
          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo
          procedimento.   Il   tribunale   puo'    sempre    assumere
          informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
          la rimessione al primo giudice. 
              Il collegio, convocate le parti, pronuncia,  non  oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare. 
              Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
          tuttavia  il  presidente  del  tribunale  o   della   Corte
          investiti del reclamo, quando per  motivi  sopravvenuti  il
          provvedimento  arrechi  grave  danno,  puo'  disporre   con
          ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione  o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.» 
              «Art. 678. (Esecuzione del sequestro  conservativo  sui
          mobili). - Il  sequestro  conservativo  sui  mobili  e  sui
          crediti  si  esegue  secondo  le  norme  stabilite  per  il
          pignoramento presso  il  debitore  [c.p.c.  543]  o  presso
          terzi. In  quest'ultimo  caso  il  sequestrante  deve,  con
          l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al
          tribunale del luogo  di  residenza  del  terzo  stesso  per
          rendere  la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  547.  Il
          giudizio  sulle  controversie   relative   all'accertamento
          dell'obbligo del terzo e' sospeso fino all'esito di  quello
          sul merito, a meno che  il  terzo  non  chieda  l'immediato
          accertamento dei propri obblighi. 
              Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti  da
          sequestrare, il giudice puo' provvedere nei  confronti  del
          terzo detentore, a norma del  secondo  comma  dell'articolo
          precedente. 
              Si applica l'articolo 610 se nel corso  dell'esecuzione
          del  sequestro  sorgono  difficolta'  che   non   ammettono
          dilazione.». 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia - Testo  A)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 13. (L) (Importi) - 1. Il contributo unificato e'
          dovuto nei seguenti importi: 
                a) euro 43 per i processi  di  valore  fino  a  1.100
          euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
          e   assistenza   obbligatorie,   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 9, comma 1-bis, per  i  procedimenti  di  cui
          all'articolo 711 del codice di procedura civile,  e  per  i
          procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16,  della  legge
          1° dicembre 1970, n. 898; 
                b) euro 98 per i processi di valore superiore a  euro
          1.100 e fino a euro 5.200 e per i  processi  di  volontaria
          giurisdizione, nonche' per i processi speciali  di  cui  al
          libro IV, titolo II, capo  I  e  capo  VI,  del  codice  di
          procedura civile, e  per  i  processi  contenziosi  di  cui
          all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; 
                c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro
          5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi  di
          valore indeterminabile di competenza esclusiva del  giudice
          di pace; 
                d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro
          26.000 e fino a euro 52.000 e  per  i  processi  civili  di
          valore indeterminabile; 
                e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro
          52.000 e fino a euro 260.000; 
                f) euro 1.214 per i processi di  valore  superiore  a
          euro 260.000 e fino a euro 520.000; 
                g) euro 1.686 per i processi di  valore  superiore  a
          euro 520.000. 
              1-bis. Il contributo di cui al  comma  1  e'  aumentato
          della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
          per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. 
              1-ter. Per  i  processi  di  competenza  delle  sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1  e'  raddoppiato.  Si  applica  il  comma
          1-bis. 
              1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,  e'
          respinta integralmente  o  e'  dichiarata  inammissibile  o
          improcedibile, la parte  che  l'ha  proposta  e'  tenuta  a
          versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di   contributo
          unificato pari a quello dovuto per la stessa  impugnazione,
          principale o incidentale,  a  norma  del  comma  1-bis.  Il
          giudice da' atto nel provvedimento  della  sussistenza  dei
          presupposti di cui al periodo  precedente  e  l'obbligo  di
          pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. 
              1-quinquies.  Per  il   procedimento   introdotto   con
          l'istanza di cui all'articolo  492-bis,  primo  comma,  del
          codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari  ad
          euro 43 e non si applica l'articolo 30. 
              2.  Per  i  processi  di  esecuzione   immobiliare   il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  278.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          43. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 168. 
              2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,  comma
          6-bis, per i processi dinanzi  alla  Corte  di  cassazione,
          oltre al contributo unificato, e' dovuto  un  importo  pari
          all'imposta  fissa  di  registrazione   dei   provvedimenti
          giudiziari. 
              3. Il contributo e' ridotto alla meta' per  i  processi
          speciali previsti nel libro IV, titolo  I,  del  codice  di
          procedura civile, compreso il  giudizio  di  opposizione  a
          decreto  ingiuntivo  e   di   opposizione   alla   sentenza
          dichiarativa  di   fallimento   e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis.  Ai  fini  del  contributo  dovuto,  il  valore  dei
          processi di sfratto per  morosita'  si  determina  in  base
          all'importo  dei  canoni  non  corrisposti  alla  data   di
          notifica dell'atto di citazione per la convalida  e  quello
          dei processi di  finita  locazione  si  determina  in  base
          all'ammontare del canone per ogni anno. 
              3-bis. Ove il difensore non indichi il  proprio  numero
          di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del  codice
          di  procedura  civile  e  il  proprio  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata ai sensi  dell'articolo  16,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
          ovvero qualora  la  parte  ometta  di  indicare  il  codice
          fiscale nell'atto  introduttivo  del  giudizio  o,  per  il
          processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
          aumentato della meta'. 
              [4. Per i processi in materia di  locazione,  comodato,
          occupazione senza titolo  e  di  impugnazione  di  delibere
          condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.] 
              5. Per la procedura fallimentare, che e'  la  procedura
          dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
          contributo dovuto e' pari a euro 851. 
              6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
          processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
          g). Se  manca  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  3-bis
          dell'articolo  14,  il  processo  si  presume  del   valore
          indicato al comma 6-quater, lettera f). 
              6-bis. Il contributo unificato per i  ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
                a) per i ricorsi previsti dagli articoli  116  e  117
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.  Non  e'
          dovuto   alcun   contributo   per   i   ricorsi    previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
                b)  per  le  controversie  concernenti  rapporti   di
          pubblico impiego, si applica il comma 3; 
                c) per i ricorsi cui si applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
                d) per i ricorsi di cui all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  il  contributo
          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo
          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto
          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
                e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro 650. 
              6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
          ed e) del comma 6-bis sono aumentati  della  meta'  ove  il
          difensore  non  indichi  il  proprio  indirizzo  di   posta
          elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
          dell' articolo 136 del codice del  processo  amministrativo
          di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
          qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale  nel
          ricorso.  L'onere  relativo  al  pagamento   dei   suddetti
          contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte  soccombente,
          anche nel caso di compensazione giudiziale  delle  spese  e
          anche se essa non si e' costituita  in  giudizio.  Ai  fini
          predetti, la soccombenza si determina con il  passaggio  in
          giudicato della sentenza. Ai fini del presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. 
              6-ter. 
              6-quater.  Per  i  ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
                a) euro 30 per controversie di  valore  fino  a  euro
          2.582,28; 
                b) euro 60 per controversie  di  valore  superiore  a
          euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; 
                c) euro 120 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 5.000 e fino a  euro  25.000  e  per  le  controversie
          tributarie di valore indeterminabile; 
                d) euro 250 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 25.000 e fino a euro 75.000; 
                e) euro 500 per controversie di  valore  superiore  a
          euro 75.000 e fino a euro 200.000; 
                f) euro 1.500 per controversie di valore superiore  a
          euro 200.000.».