Art. 3 
 
 
 Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile 
 
  1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in
atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa
di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il
finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di
progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del
servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola
dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole
statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o
elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in base alla portata  del  numero  di  studenti
coinvolti e alla stima di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal
GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta
acquisita definitivamente all'erario. 
  2. I progetti di cui  al  comma  1  sono  presentati  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o  piu'
comuni, anche in forma  associata,  interessati  dalle  procedure  di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria  e  sono
riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione  superiore  a
centomila abitanti. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del
finanziamento.