Art. 8 
 
 
Proroga del termine di cui  all'articolo  48,  commi  11  e  13,  del
                decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
 
  1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11 le parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020"; 
    b) al comma 13  le  parole  "entro  il  15  ottobre  2019,  anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari
importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore
delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019"  sono  sostituite
dalle  seguenti  "entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante
rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo,
con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio
2020". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.