IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di     semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e,  in
particolare, l'articolo 15, commi 2 e 7; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  907/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli  organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione
dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   908/2014   della
Commissione del 6 agosto 2014 recante modalita' di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda gli organismi  pagatori  e  altri  organismi,  la
gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  recante
soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per  le  erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante  interventi
urgenti nel settore agroalimentare,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71; 
  Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n.  182,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2005,  n.  231,   recante
interventi urgenti in agricoltura e per gli  organismi  pubblici  del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei  prezzi  nelle
filiere agroalimentari; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74  recante
riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
e  per  il  riordino  del   sistema   dei   controlli   nel   settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio
2016, n. 154; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 1° luglio 2019; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella riunione del 1° agosto 2019; 
  Acquisiti i pareri  della  Commissione  XIII  -  Agricoltura  della
Camera dei deputati in data 25 settembre 2019, della Commissione 9ª -
Agricoltura del Senato della Repubblica in data  26  settembre  2019,
della Commissione V - Bilancio, tesoro e programmazione della  Camera
dei deputati in data  1°  ottobre  2019  e  della  Commissione  5ª  -
Programmazione economica e bilancio del Senato  in  data  1°  ottobre
2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 ottobre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante disposizioni in materia di
riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
e  per  il  riordino  del   sistema   dei   controlli   nel   settore
agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28  luglio
2016, n. 154. 
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 7,  della
          legge  28  luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e
          ulteriori  disposizioni  in  materia  di   semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10  agosto
          2016, n. 186: 
              «Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti,
          societa' e agenzie vigilati dal Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  per  il  riassetto  del
          settore ippico e per il  riordino  dell'assistenza  tecnica
          agli allevatori  e  la  revisione  della  disciplina  della
          riproduzione animale). - (Omissis). 
              2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
          al comma 1, relativamente al riordino degli enti,  societa'
          ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) revisione delle competenze e riordino degli  enti,
          societa'   ed   agenzie   vigilati,   anche    a    seguito
          dell'attuazione delle disposizioni dell'art.  1,  commi  da
          381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  dell'art.
          1, commi da 659 a 664, della legge  28  dicembre  2015,  n.
          208, e dell'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio
          2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          luglio  2015,  n.  91,  prevedendo  modalita'  di  chiamata
          pubblica  secondo  criteri  di  merito  e  trasparenza  che
          garantiscano l'indipendenza, la terzieta',  l'onorabilita',
          l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con
          cariche   politiche   e   sindacali   e    la    comprovata
          qualificazione scientifica e professionale  dei  componenti
          dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o
          agenzia; 
                b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  degli   enti,
          societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il
          ricorso a contratti  con  soggetti  esterni  alla  pubblica
          amministrazione   e   utilizzando    prioritariamente    le
          professionalita' esistenti; 
                c) utilizzo di una quota  non  superiore  al  50  per
          cento dei risparmi di spesa, non considerati  ai  fini  del
          rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  derivanti  dalla
          riduzione del numero  degli  enti  e  societa'  disposta  a
          legislazione vigente e dall'attuazione  delle  disposizioni
          di cui al presente comma per politiche a favore del settore
          agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e
          all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche'  alla
          tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata; 
                d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura (AGEA)  anche  attraverso  la  revisione  delle
          funzioni attualmente affidate all'Agenzia  medesima  e,  in
          particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo
          del Sistema informativo agricolo nazionale  (SIAN)  di  cui
          all'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche'  del
          modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello
          regionale, secondo  i  seguenti  indirizzi:  sussidiarieta'
          operativa  tra  livello  centrale  e   regionale;   modello
          organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi  di  gestione
          del sistema tra i diversi  livelli  regionali;  uniformita'
          delle procedure e dei sistemi  informativi  tra  i  diversi
          livelli.  La  riorganizzazione   deve   altresi'   favorire
          l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema  dei
          pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso  alle  informazioni
          da parte degli utenti e  delle  pubbliche  amministrazioni,
          garantendo la realizzazione di una piattaforma  informatica
          che  permetta  la  piena  comunicazione  tra  articolazioni
          regionali  e  struttura  centrale  nonche'  tra  utenti   e
          pubblica amministrazione, attraverso la  piena  attivazione
          della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  di   cui
          all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; 
                e) riordino del sistema  dei  controlli  nel  settore
          agroalimentare, al fine di garantire  maggiore  unitarieta'
          ed efficacia, anche assicurando la necessaria  indipendenza
          dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o
          soppressione  della  societa'  Agecontrol   S.p.a.,   anche
          mediante il trasferimento della proprieta'  delle  relative
          azioni al Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali o ad agenzie da  esso  vigilate,  ovvero  la  sua
          confluenza  in  enti,  societa'  o  agenzie  vigilati   dal
          medesimo  Ministero,  previo   espletamento   di   apposite
          procedure  selettive  per  il  personale,   procedendo   al
          relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di
          corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della
          predetta societa' mantengano esclusivamente il  trattamento
          economico fondamentale in godimento percepito alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, con  corrispondente
          riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; 
                f) revisione  della  normativa  istitutiva  dell'Ente
          nazionale risi al fine di razionalizzarne  l'organizzazione
          in funzione della competitivita' del settore; 
                g) previsione dell'obbligo di  pubblicazione  annuale
          dei dati  economici,  finanziari  e  patrimoniali  relativi
          all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione
          delle  attivita'  svolte  da  ciascun  ente,   societa'   o
          agenzia.». 
              7. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          primo dei decreti legislativi in materia di riordino  degli
          enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi di cui al  comma  2  e  con  le  modalita'  e  le
          procedure di cui ai  commi  5  e  6,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi    recanti    disposizioni    integrative     e
          correttive.». 
              - Il regolamento (UE)  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  n.   1306/2013,   sul
          finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
          politica agricola comune e che  abroga  i  regolamenti  del
          Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
          (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.  485/2008  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              -  Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  907/2014  della
          Commissione dell'11 marzo 2014 che integra  il  regolamento
          (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per  quanto  riguarda  gli  organismi  pagatori   e   altri
          organismi, la gestione  finanziaria,  la  liquidazione  dei
          conti, le cauzioni e l'uso dell'euro  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
          255. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n.  908/2014  della
          Commissione  del  6  agosto  2014  recante   modalita'   di
          applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   1306/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  gli
          organismi  pagatori  e   altri   organismi,   la   gestione
          finanziaria,  la  liquidazione  dei  conti,  le  norme  sui
          controlli, le cauzioni e la trasparenza e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L
          255. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165
          (Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per  le
          erogazioni in Agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art.  11
          della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137. 
              - Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22  (Interventi
          urgenti nel settore  agroalimentare)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2005, n.  49,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  aprile   2005,   n.   71,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99. 
              -  Il  decreto-legge  9   settembre   2005,   n.   182,
          (Interventi urgenti in  agricoltura  e  per  gli  organismi
          pubblici del settore,  nonche'  per  contrastare  andamenti
          anomali  dei  prezzi  nelle  filiere   agroalimentari)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2005,  n.
          212, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2005,  n.  231,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 2005, n. 263. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle  imprese  del  settore  bancario),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  6  luglio  2012,  n.  156,  supplemento
          ordinario, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario: 
              «Art. 12  (Soppressione  di  enti  e  societa').  -  1.
          L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
          al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN  ai
          sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del  1999  e
          le  competenze  dell'INRAN  acquisite  nel  settore   delle
          sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN  gia'
          svolte dall'ex INCA. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie trasferite al CRA. 
              4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
          del trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che
          mantiene   il   trattamento    economico,    giuridico    e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  ricerca,   e'
          ridotto del 10 per cento, con esclusione del  personale  di
          ricerca. Per i  restanti  rapporti  gli  enti  incorporanti
          subentrano  nella  titolarita'  fino  alla  loro   naturale
          scadenza. 
              5. 
              6. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
              7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo
          relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma  3,  del
          regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21  giugno
          2005.   A   tal   fine,   l'Agenzia   agisce   come   unico
          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della
          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al
          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti
          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla
          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato
          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi
          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 
              8. Restano  ferme  in  capo  ad  AGEA  tutte  le  altre
          funzioni previste dalla vigente normativa. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli  organi  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, sono: 
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita' e conoscenza  del  settore
          agroalimentare; 
                b) il collegio dei revisori dei  conti,  composto  da
          tre membri effettivi e due supplenti nominati  con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello
          dirigenziale  non  generale,  e'  designato  dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo. 
              14. Il direttore e' nominato con decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
          trasmissione della  proposta  di  nomina  alle  Commissioni
          parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
          espresso entro i termini stabiliti  dai  regolamenti  delle
          due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
          rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con
          altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi  altra
          attivita' professionale privata. 
              15. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  novanta
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
          adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro  decreto,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono determinati il compenso del direttore e dei componenti
          del collegio dei revisori. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Sono abrogati dalla  data  di  trasferimento  delle
          funzioni, di cui ai  commi  7  e  8,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo n. 165 del  1999  incompatibili  con  i
          commi da 1 a 16 del  presente  articolo  e  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del  citato
          decreto legislativo. 
              18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in  liquidazione,
          di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
          n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione
          delle  politiche  promozionali  di   competenza   nazionale
          nell'ambito della promozione  all'estero  delle  produzioni
          agroalimentari  italiane  e  rendere   piu'   efficaci   ed
          efficienti    gli     interventi     a     favore     della
          internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
          gia' svolte da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  sono
          attribuite  all'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'art.  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
          deroga  ai  limiti   alle   facolta'   assunzionali,   sono
          inquadrati, anche in  posizione  di  sovrannumero  rispetto
          alla dotazione organica  dell'ente,  riassorbibile  con  le
          successive vacanze, nei  ruoli  dell'ente  di  destinazione
          sulla  base  di  un'apposita  tabella   di   corrispondenza
          approvata con il predetto decreto. I  dipendenti  traferiti
          mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento  economico  predetto   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia  i
          dipendenti percepiscono per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  L'art.  17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
              19. Al fine di semplificare le procedure  di  riordino,
          trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
          statali,  nonche'  di   strutture   pubbliche   statali   o
          partecipate dallo Stato, i regolamenti  previsti  dall'art.
          2, comma 634, della legge n. 244  del  2007  sono  emanati,
          anche   sulla   base   delle   proposte   del   commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio  2012,  n.  94,  su  proposta  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  sentito  il   Ministro
          vigilante. 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'art. 11 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  di
          cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007,  n.  103,  la  Consulta  nazionale  per  il
          servizio civile, istituita dall'art.  10,  comma  2,  della
          legge  8  luglio  1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
          269 nonche' il Comitato nazionale  di  parita'  e  la  Rete
          nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
          cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  le
          commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
          pubblico spettacolo di cui  all'art.  80  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e  agli  articoli  141  e  142  del
          regolamento per l'esecuzione del predetto  testo  unico  di
          cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  e  successive
          modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
          spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
          A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  ai   componenti   dei
          suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
          indennita'. 
              21. 
              22. 
              23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4,
          comma 5, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'
          soggetta alle disposizioni di  cui  agli  articoli  68  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  e  29,
          comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248.  La  partecipazione  alla
          Commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  da'  diritto  a
          corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
          presenza  e  rimborsi  spese,  fatti  salvi  gli  oneri  di
          missione.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   del
          precedente periodo, quantificati in euro  ventimila  annui,
          si provvede mediante corrispondente riduzione, a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6,  comma  1,
          della legge 31 luglio 2002, n. 179. 
              24. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28. 
              29. 
              30. 
              31. 
              32. 
              33. 
              34. 
              35. 
              36. 
              37. 
              38. 
              39. All'art. 15, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
          dopo  il  secondo  periodo   e'   aggiunto   il   seguente:
          "L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata  di
          tre anni e puo' essere prorogato,  per  motivate  esigenze,
          una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
          tale periodo, le residue attivita' liquidatorie  continuano
          ad essere svolte dal Ministero  vigilante  ai  sensi  della
          normativa vigente.". 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              41. 
              42. 
              43. 
              44. 
              45. 
              46. 
              47. 
              48. 
              49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi
          Luzzatti" di cui all'art. 10,  comma  10,  della  legge  23
          luglio 2009, n.  99,  e'  soppressa  e  i  relativi  organi
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 
              50.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dello sviluppo economico e' nominato un  dirigente
          delegato che esercita i poteri attribuiti al  presidente  e
          al consiglio di  amministrazione  dell'associazione,  fatti
          salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e  provvede  alla
          gestione delle operazioni di liquidazione  delle  attivita'
          ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
          pendenze dell'ente  soppresso.  Il  dirigente  delegato  e'
          individuato tra i dirigenti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il relativo incarico  costituisce  integrazione
          dell'oggetto   dell'incarico   di   funzione   dirigenziale
          conferito ai sensi  dell'art.  19,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
          del trattamento economico complessivo. 
              51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          dirigente delegato.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  il  bilancio  di
          chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi  in
          carica  alla  data  di  cessazione   dell'ente,   corredato
          dall'attestazione redatta dall'organo interno di  controllo
          in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmesso per l'approvazione al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              52. Le funzioni attribuite all'associazione di  cui  al
          comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
          sia  esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,   anche
          giudiziale, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che,
          previo accertamento  della  sussistenza  e  dell'attualita'
          dell'interesse pubblico allo svolgimento  delle  attivita',
          esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con  i
          propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui  al  comma
          53. 
              53. Le convenzioni in essere tra  l'associazione  e  il
          Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla  data
          di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   le
          corrispondenti     somme,     impegnate      in      favore
          dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  in
          un apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono  destinate
          alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
              54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio   a   tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
          17, commi 2 e  4-bis  della  legge  n.  400  del  1988,  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la   propria
          dotazione organica in misura corrispondente alle unita'  di
          personale   effettivamente   trasferite   e   la    propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento. 
              55. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              56.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione  dell'associazione  cessano
          di  avere  effetto  il   quindicesimo   giorno   successivo
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto;  entro  tale
          data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
          oltre l'originaria scadenza per far fronte  alle  attivita'
          previste dal comma 50. 
              57. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
          versato all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  risorse
          strumentali dell'associazione sono acquisite al  patrimonio
          del Ministero dello sviluppo economico. 
              58. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'art. 10, comma  10,  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni  legislative
          e normative in contrasto con la presente norma. 
              59. A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  la  Fondazione
          Valore Italia di  cui  all'art.  33  del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273,  convertito  in  legge  23  febbraio
          2006, n. 51 e' soppressa e i relativi  organi,  oggetto  di
          scioglimento ai  sensi  dell'art.  25  del  codice  civile,
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
              60.  Il  commissario  in  carica   al   momento   della
          soppressione di cui al  comma  59  esercita  i  poteri  del
          presidente  e  del  consiglio  di   amministrazione   della
          fondazione e provvede alla gestione delle operazioni  della
          liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
          e  alla  definizione  delle   pendenze   della   fondazione
          soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal  fine,
          dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito  Fondo  al  quale  sono  trasferite   per   essere
          destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
          gestione  liquidatoria,  anche  le  somme   impegnate   dal
          Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un
          apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          compenso dovuto al commissario e' determinato dal  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
          verifica altresi' la  disponibilita'  degli  operatori  del
          mercato a subentrare nell'esecuzione del  progetto  per  la
          realizzazione dell'Esposizione permanente di  cui  all'art.
          4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          senza previsione e impegno di oneri per il  bilancio  dello
          Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione  del
          Ministero dello sviluppo economico,  al  trasferimento  dei
          relativi rapporti e  attivita'  in  essere  alla  data  del
          presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la
          data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui e' parte la
          Fondazione si risolvono di diritto  senza  che  sia  dovuta
          alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione
          anticipata. 
              62. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          dalla data di cui al comma 59  alla  gestione  diretta  del
          programma,  oggetto  di  specifica   convenzione   con   la
          Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma  di
          agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese
          italiane per la  valorizzazione  economica  dei  disegni  e
          modelli industriali", utilizzando a  tal  fine  le  risorse
          trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un   conto
          corrente vincolato allo scopo. Tali  risorse  sono  versate
          all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del
          suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              63. Le convenzioni in essere alla data di cui al  comma
          59 tra  il  Ministero  e  la  Fondazione  soppressa  e  tra
          quest'ultima e soggetti terzi, fatte  salve  le  previsioni
          dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          commissario. Entro quindici giorni dalla  data  di  cui  al
          comma  59,  il  bilancio  di  chiusura   della   Fondazione
          soppressa e' presentato dal commissario per  l'approvazione
          al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   ed    e'    corredato
          dall'attestazione redatta dal  collegio  dei  revisori.  Il
          bilancio da' evidenza della contabilita' separata  attivata
          per la gestione della convenzione tra  il  Ministero  dello
          sviluppo  economico  e  la   Fondazione,   concernente   la
          realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi,
          le indennita' o gli altri  emolumenti  comunque  denominati
          spettanti al collegio dei revisori  sono  corrisposti  fino
          agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non
          oltre i quindici giorni dalla data di cui al comma 59. 
              65. Le risorse umane,  nei  limiti  del  personale  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che
          provvede corrispondentemente  ad  incrementare  la  propria
          dotazione organica. 
              66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei
          ruoli del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico adottato di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  previo   espletamento   di   apposita   procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
          tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
          la Fondazione e quelle del  Ministero  tenuto  conto  delle
          mansioni svolte e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto
          personale puo' essere destinato, in tutto  o  in  parte,  a
          supporto delle attivita' del commissario per il  compimento
          delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 
              67. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              68.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
          avere effetto il quindicesimo giorno successivo  alla  data
          di cui al comma 59; entro tale data,  il  commissario  puo'
          prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza  per
          far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
              69. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del commissario e le disponibilita'  liquide
          costituenti il  Fondo  di  dotazione  della  Fondazione,  o
          comunque  destinate  alla  realizzazione   dell'Esposizione
          permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali   della
          Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
          sviluppo economico. 
              70. Dalla data di cui al comma  59,  sono  abrogati,  i
          commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, nella parte in cui dispone  lo  stanziamento  delle
          risorse del predetto Fondo alle attivita' previste al comma
          68 dell'art. 4 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
          l'art. 33 del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
          convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le  eventuali
          disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
          presente disposizione. 
              71. La titolarita' degli affidamenti  diretti  disposti
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  favore   di
          Promuovi Italia S.p.A.  (nel  seguito  Promuovi  Italia)  e
          delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
          Ministero e' trasferita  a  titolo  gratuito,  a  decorrere
          dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  73,
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.A.  (nel  seguito
          Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa  interamente
          partecipata. La societa' conferitaria subentra in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 
              72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
          da  Promuovi  Italia  alla  societa'  conferitaria  i  beni
          strumentali e, previo subentro nei  relativi  contratti  di
          lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato  nello
          svolgimento delle attivita'; la societa' subentra  altresi'
          in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
          professionali  in  essere  alla  data  di   perfezionamento
          dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
              73. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo  per
          l'individuazione  della  societa'  conferitaria   e   delle
          attivita',  dei   beni   e   del   personale   oggetto   di
          trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e  i
          criteri  per  la  regolazione   dei   rispettivi   rapporti
          economici; lo schema del  predetto  accordo  e'  sottoposto
          alla preventiva approvazione, da esercitarsi  d'intesa  con
          il Ministro per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport,   del   Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  all'art.  1,
          comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              74. Al comma 8-bis dell'art. 12  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle
          attivita'  produttive"  e:  "Il  Ministro  delle  attivita'
          produttive",  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri" e  "Il
          Presidente del Consiglio dei ministri". Per i  soggetti  di
          cui al  medesimo  comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
          disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              75. L'incarico di commissario  per  la  gestione  delle
          societa' cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del
          codice  civile,  commissario  liquidatore  delle   societa'
          cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui all'art.
          2545-septiesdecies   del   codice    civile,    commissario
          liquidatore  delle  societa'  cooperative  in  liquidazione
          coatta amministrativa di cui agli  articoli  2545-terdecies
          del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n.
          267, e' monocratico. Il  commissario  liquidatore  esercita
          personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso  di
          delega a terzi di specifiche  operazioni,  l'onere  per  il
          compenso  del  delegato  e'  detratto  dal   compenso   del
          commissario. 
              76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
          amministrativa  delle  societa'  cooperative   nonche'   la
          contestuale o successiva nomina  del  relativo  commissario
          liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
          civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e'
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              77.   Nelle   procedure    di    liquidazione    coatta
          amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
          dei commissari e dei membri del comitato  di  sorveglianza,
          ove previsto, ed i relativi criteri di  liquidazione,  sono
          determinati con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che individua  modalita'  di
          remunerazione dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di
          criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
          efficacia ed  efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto
          conto, per quanto applicabili e con  gli  adattamenti  resi
          necessari  dalla  specificita'   della   procedura,   delle
          disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  25  gennaio
          2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento
          dei  compensi  spettanti  ai  curatori  fallimentari  e  la
          determinazione dei compensi nelle procedure  di  concordato
          preventivo". In ogni caso la remunerazione  dei  commissari
          liquidatori non puo' essere  superiore  a  quella  prevista
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
              78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
          216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
          2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5,  le  parole:  "31  luglio  2012"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2012"  ed  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata
          adozione, entro il predetto termine, dello  statuto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa  e  le
          attivita' e i compiti gia' attribuiti  alla  medesima  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti a decorrere  dal  1°  ottobre  2012,  che  rimane
          titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e  cui
          sono  contestualmente  trasferite  le  risorse  finanziarie
          umane e strumentali relative all'Ispettorato  di  vigilanza
          sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo  comma
          5"; 
                b) al comma 6,  le  parole:  "31  luglio  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012". 
              79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "in
          servizio dalla data in vigore del presente  decreto",  sono
          sostituite dalle seguenti: "in servizio alla  data  del  31
          maggio 2012"; 
                b) al comma 7,  le  parole:  "31  luglio  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012". 
              80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "A  tale  fine  nella  fattura  viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa"; 
                b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: 
                "14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26
          della  legge  6  giugno  1974,   n.   298,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 7  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione
          delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari al doppio  della  differenza
          tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base  dei  costi
          individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
          norme di cui ai commi 13  e  13-bis  consegue  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari   al   dieci   per   cento
          dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
          1.000,00 euro"; 
                c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: 
                "15.  Le  violazioni  indicate  al  comma   14   sono
          constatate dalla Guardia di finanza  e  dall'Agenzia  delle
          entrate in occasione dei controlli ordinari e  straordinari
          effettuati presso le imprese per la successiva applicazione
          delle sanzioni ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.
          689". 
              81. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori  di  cui  al  Titolo   II   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
          costo   nell'ambito   del   Centro    di    responsabilita'
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
              82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art.  9
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
              83. All'art. 10 del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) la lettera a) del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente:   "a)   un   Dirigente   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  con  incarico  di  livello
          dirigenziale  generale  nell'ambito  di   quelli   previsti
          dall'art. 2, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 2008,  n.  211  'Regolamento  recante
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti', con funzioni di Presidente"; 
                b) al comma 1, lettera b) le  parole  "dei  quali  il
          primo e' eletto dal Comitato centrale fra i  componenti  in
          rappresentanza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti" sono sostituite dalle seguenti:  "dei  quali  il
          primo,   responsabile   dell'attivita'   amministrativa   e
          contabile, con incarico di livello dirigenziale di  seconda
          fascia assegnato nell'ambito di quelli  previsti  dall'art.
          14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3
          dicembre 2008, n. 211"; 
                c)  al  comma  1,  lettera  g)  le  parole   "quattro
          rappresentanti"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "un
          rappresentante per ciascuna". 
              84. Le disposizioni di  cui  al  comma  83  entrano  in
          vigore dal 1° gennaio 2013. 
              85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale  per
          l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
          di sicurezza della circolazione, di controlli  sui  veicoli
          pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul  capitolo
          1330 - piano di gestione 1 -  del  bilancio  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  e'  ridotto  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5  milioni  di  euro
          per gli anni 2013 e 2014. 
              86.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    degli
          autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira'  in
          particolare gli interventi necessari per  l'attuazione  dei
          controlli  sull'autotrasporto  previsti   dalle   direttive
          dell'Unione europea in materia e  dalle  intese  intercorse
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
          Ministero dell'interno. 
              87. Al fine di  consentire  una  sollecita  definizione
          delle procedure connesse alla soppressione  dell'INPDAP  ed
          alla sua confluenza nell'INPS e  realizzare  i  conseguenti
          risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  all'approvazione  del  bilancio  di
          chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina  di  un
          commissario ad acta. 
              88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge  n.
          201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "31 ottobre 2012". 
              89.  Il  Comitato   amministratore   della   forma   di
          previdenza  complementare  denominata   FONDINPS   previsto
          dall'art. 4 del decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua  ad
          operare in regime di proroga fino al perfezionamento  della
          procedura di ricostituzione dello stesso,  e  comunque  non
          oltre il  31  ottobre  2012,  con  le  riduzioni  stabilite
          dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
          della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              90.  In  funzione  del  processo  di  razionalizzazione
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.
          478,  e  di  contenimento   dei   costi   degli   organismi
          collegiali, il  regime  di  commissariamento  del  suddetto
          Istituto disposto, a partire  dal  22  dicembre  2011,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          i cui effetti sono confermati, mediante  la  nomina  di  un
          dirigente generale di ruolo  del  Ministero,  e'  prorogato
          fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
          il predetto Istituto secondo regole di  contenimento  della
          spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
              90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
          alla data del 7 luglio 2002, transitato alla  CONI  Servizi
          S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio
          2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il  31  dicembre
          2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. Alle amministrazioni  destinatarie  del  personale  in
          mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti
          per  la  corresponsione  del   trattamento   economico   al
          personale medesimo, nei cui  confronti  trova  applicazione
          anche  il  comma  2-quinquies  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001.». 
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.   74
          (Riorganizzazione  dell'Agenzia  per   le   erogazioni   in
          agricoltura - AGEA  e  per  il  riordino  del  sistema  dei
          controlli  nel  settore   agroalimentare,   in   attuazione
          dell'art.  15,  della  legge  28  luglio  2016,  n.   154),
          modificato dal presente regolamento,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  21  maggio
          2018, n. 74, si veda nelle note alle premesse.