Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del Titolo I e' sostituita dalla seguente: «Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»; b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Le funzioni gia' attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualita' su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell´agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis. 2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro. 3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni: a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa; b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4; c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.; d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.»; c) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato; d) all'articolo 3: 1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate; 2) al comma 5, le lettere g), i) e m) sono abrogate; e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 3, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 01, comma 3, lettera b)»; f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.»; g) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole «organismi pagatori,» sono inserite le seguenti: «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»; h) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonche' nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attivita' agricola;»; i) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «Con decreto del Ministro,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4,»; l) all'articolo 7, comma 1, lettera a), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere.»; m) all'articolo 9, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: «2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. 3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.»; n) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «il regolamento di organizzazione», sono inserite le seguenti: «e il regolamento di contabilita'» e le parole «e' adottato» sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati»; o) all'articolo 15: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e).»; 2) il comma 4 e' abrogato; 3) al comma 6, le parole «al comma 3», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 01, comma 3, lettera a),» e le parole «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»; 4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni. 6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale: a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN; b) e' fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi finalita', i dati presenti nel SIAN ai quali essi abbiano accesso nello svolgimento delle proprie funzioni. 6-quater. Resta salva la possibilita' per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. E' fatta comunque salva in ogni caso la possibilita' per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attivita' di assistenza alle medesime imprese.»; p) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Trasformazione della societa' SIN S.p.a.). - 1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale societa' in house del Ministero e di AGEA, puo' svolgere le seguenti attivita': a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca; b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi; c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain; d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA; e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1; f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 puo' essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro. 3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.»; q) la rubrica del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.»; r) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.). - 1. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinche' SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.a., nel rispetto, tra l'altro, degli articoli 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonche' tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.a. 2. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.a., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.a. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al comma 1. A decorrere dalla medesima data Agecontrol S.p.a. e' soppressa. 3. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.a. proseguono fino alla loro scadenza, senza soluzione di continuita', alle dipendenze di SIN S.p.a. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al comma 1. Al personale continua altresi' ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.a., salva la possibilita', per SIN S.p.a., di stipulare un proprio contratto collettivo. 4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3 anche al fine di assicurarne la neutralita' finanziaria. Qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; s) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, si veda nelle note alle premesse.