Art. 2 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                        21 maggio 2018, n. 74 
 
  1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  Titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Riordino delle  funzioni  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  e  dell'Agenzia  per   le   erogazioni   in
agricoltura»; 
    b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali). - 1. Le funzioni gia' attribuite ad
Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualita' su
prodotti  ortofrutticoli  freschi  sia  nel   mercato   interno   che
nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e
tecniche nell´agroalimentare, nei comparti  interessati  dagli  aiuti
comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita  attraverso
la SIN  S.p.a.  -  Sistema  informativo  nazionale  per  lo  sviluppo
dell'agricoltura  (SIN  S.p.a.),  ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 15-bis. 
    2. Nell'ambito delle funzioni di cui  al  presente  articolo,  il
Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla
procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,
del  decreto-legge  5   maggio   2015,   n.   51,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione  dei
relativi accordi quadro. 
    3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni: 
      a)  indirizzo,  monitoraggio,  coordinamento,   organizzazione,
governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo  15,  fatti  salvi  i
compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere  a),  b)  c),
d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa; 
      b)  definizione  del  modello  organizzativo  e  delle   regole
tecniche per l'interscambio e il tempestivo  aggiornamento  dei  dati
tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi  pagatori,  delle
regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  le
procedure di cui all'articolo 9, comma 4; 
      c) esecuzione dei controlli di cui  all'articolo  3,  comma  5,
lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.; 
      d) aggiornamento della Banca  nazionale  dati  degli  operatori
ortofrutticoli  e  gestione  dei   relativi   aspetti   sanzionatori,
attualmente operati da Agecontrol S.p.a. 
    4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro per la pubblica  amministrazione,  si  provvede
alla puntuale  individuazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto  al  comma
3, lettera a), nonche' alla disciplina  per  il  trasferimento  delle
medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della  dotazione
organica  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali e di AGEA,  fermo  restando  che  le  eventuali  successive
modifiche della dotazione  organica  delle  predette  amministrazioni
avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.»; 
    c) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato; 
    d) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate; 
      2) al comma 5, le lettere g), i) e m) sono abrogate; 
    e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 3, comma  1,
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 01,  comma
3, lettera b)»; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  della  rete  di
rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali  in
materia agricola e, in particolare, dei  censimenti  dell'agricoltura
di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, l'ISTAT e gli altri soggetti del  Sistema  statistico  nazionale
possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta  dei  dati  di
base,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni,  anche  a   titolo
oneroso.»; 
    g) all'articolo 6, comma 1, alinea,  dopo  le  parole  «organismi
pagatori,» sono inserite le  seguenti:  «le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano,»; 
    h) all'articolo 6, comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) assistere gli utenti nella elaborazione e  nell'inoltro
delle dichiarazioni di  coltivazione  e  di  produzione,  avvalendosi
delle procedure rese disponibili dalle  amministrazioni  interessate,
nonche' nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze  e  dichiarazioni
riferite ai procedimenti amministrativi  di  interesse  per  la  loro
attivita' agricola;»; 
    i) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole  «Con
decreto del Ministro,»  sono  inserite  le  seguenti:  «da  adottarsi
secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4,»; 
    l) all'articolo 7, comma 1, lettera a),  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Il Direttore e' nominato  con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previa
trasmissione della proposta di nomina alle  Commissioni  parlamentari
per il parere di competenza,  che  dovra'  essere  espresso  entro  i
termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere.»; 
    m) all'articolo 9, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  e'  composto  dal
Direttore   dell'Agenzia,    dal    Direttore    dell'organismo    di
coordinamento,  dal  Direttore   dell'organismo   pagatore   di   cui
all'articolo 4, da  tre  direttori  degli  altri  organismi  pagatori
riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla
Conferenza delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni  e  non
puo' essere  attribuita  agli  stessi  alcuna  forma  di  indennita',
compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  ed  altri  emolumenti
comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina
si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per
qualsiasi causa dall'incarico. 
      3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e
organizza i  propri  lavori  secondo  le  disposizioni  del  medesimo
regolamento. Il Comitato esprime,  entro  il  termine  perentorio  di
venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori  volti  a
orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di  organismo  di
coordinamento, dai quali  l'Agenzia  puo'  discostarsi  soltanto  con
espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si  prescinde  dal
parere. I pareri  sono  resi  dal  Comitato  con  almeno  sette  voti
favorevoli su dieci.  Con  decreto  del  Ministro,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite  le  materie
oggetto di parere obbligatorio e  i  presupposti  per  la  proroga  o
l'abbreviazione del termine suddetto.»; 
    n) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole  «il  regolamento  di
organizzazione», sono inserite le  seguenti:  «e  il  regolamento  di
contabilita'»  e  le  parole  «e'  adottato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono adottati»; 
    o) all'articolo 15: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'Agenzia,  in  qualita'  di  organismo  di  coordinamento,
svolge le funzioni di organizzazione, gestione e  sviluppo  del  SIAN
per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a),  b),  c),
d), ed e).»; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) al comma 6, le parole «al comma 3»,  sono  sostituite  dalle
seguenti  «all'articolo  01,  comma  3,  lettera  a),»  e  le  parole
«l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»; 
      4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «6-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma   6,   il
Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e gli organismi pagatori sono  rispettivamente  titolari,  ai
sensi del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  dei  dati  e
documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN
nell'esercizio delle proprie funzioni. 
      6-ter. Fermo restando il rispetto della  normativa  vigente  in
materia   di   protezione   dei   dati   personali   e   del   codice
dell'amministrazione digitale: 
        a) i fornitori e gli eventuali  terzi  aventi  causa  rendono
disponibili in via esclusiva al Ministero,  ad  AGEA,  alle  regioni,
alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  agli  organismi
pagatori i dati raccolti o formati  nel  loro  interesse  o  su  loro
incarico, che contribuiscano a qualsiasi  titolo  all'implementazione
del SIAN; 
        b)  e'  fatto  divieto  ai  terzi  fornitori  di  servizi  ed
eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al  comma  6-bis  di
divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi  finalita',  i  dati
presenti nel SIAN ai quali essi  abbiano  accesso  nello  svolgimento
delle proprie funzioni. 
      6-quater. Resta salva la possibilita' per AGEA, le regioni,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori  di
accedere al SIAN e di operare e  sviluppare  lo  stesso  al  fine  di
esercitare le funzioni agli  stessi  attribuite.  E'  fatta  comunque
salva in ogni caso la possibilita' per i CAA  di  utilizzare  i  dati
presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato  delle  imprese
agricole, per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  assistenza  alle
medesime imprese.»; 
    p) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Trasformazione della societa' SIN S.p.a.). - 1.  La
SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo  dell'Agricoltura
- S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo  14,  comma  10-bis,  del
decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  previa  adozione  dei
necessari  provvedimenti  e  delle  modifiche   statutarie   che   ne
permettano la qualificazione quale societa' in house del Ministero  e
di AGEA, puo' svolgere le seguenti attivita': 
      a) coordinamento nella progettazione  e  nello  sviluppo  delle
nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca; 
      b) progettazione  e  sviluppo  anche  sperimentale  di  sistemi
avanzati per  l'attuazione  della  riforma  della  politica  agricola
comune e della pesca per il periodo  2021-2027  e  per  i  successivi
periodi; 
      c)  ricerca  e  sviluppo  di   sistemi   innovativi   applicati
all'agricoltura e alla pesca,  anche  mediante  l'implementazione  di
nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain; 
      d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e  ad  AGEA,
nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA; 
      e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1; 
      f) conclusione di accordi,  sentito  il  Ministero,  con  altri
soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare  una  cooperazione
finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi
nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
    2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1  puo'  essere
in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte  di  Consip
S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e  sottoscritti  i
relativi accordi quadro. 
    3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni  di  SIN
S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al  Ministero
a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.»; 
    q) la  rubrica  del  Titolo  II  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in  SIN
S.p.a.»; 
    r) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Soppressione di Agecontrol  S.p.a.  e  successione  dei
rapporti in SIN S.p.a.). -  1.  Il  Ministero,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  adotta   gli   atti   e
provvedimenti  necessari  affinche'  SIN  S.p.A.   succeda   in   via
universale  in  tutti  i  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  di
Agecontrol S.p.a., nel rispetto, tra l'altro, degli articoli 2112 del
codice civile e dell'articolo 47 della legge  29  dicembre  1990,  n.
428, ivi inclusi i rapporti di lavoro con  il  personale  dipendente,
tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonche'  tutte  le
risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.a. 
    2. Le dotazioni di bilancio relative ad  Agecontrol  S.p.a.,  ivi
comprese quelle  per  la  corresponsione  del  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio  in  favore  del  suo   personale,   sono
trasferite in  favore  di  SIN  S.p.a.  a  decorrere  dalla  data  di
iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona
la successione universale di  cui  al  comma  1.  A  decorrere  dalla
medesima data Agecontrol S.p.a. e' soppressa. 
    3. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i  rapporti  di
lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.a. proseguono  fino
alla loro scadenza, senza soluzione di continuita',  alle  dipendenze
di SIN S.p.a. con conservazione integrale del trattamento economico e
giuridico in godimento alla data di  iscrizione  nel  registro  delle
imprese dell'atto con cui si perfeziona  la  successione  di  cui  al
comma 1. Al personale continua altresi' ad  applicarsi  il  contratto
collettivo applicato da Agecontrol S.p.a., salva la possibilita', per
SIN S.p.a., di stipulare un proprio contratto collettivo. 
    4. Il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
provvede  alla  puntuale  verifica  degli  effetti   complessivamente
derivanti dal comma 3 anche al fine  di  assicurarne  la  neutralita'
finanziaria. Qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi
eccedano quelli positivi, con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della
predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dall'articolo
21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 
      s) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  21  maggio
          2018, n. 74, si veda nelle note alle premesse.