Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di  SIN
S.p.a.  per  l'esercizio  successivo  a  quello  in   cui   si   sono
perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso  il  registro  delle
imprese, le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  p)  e
r). 
  2.  Fino  alla  sottoscrizione  dell'ultimo  degli  accordi  quadro
affidati a seguito della procedura di gara  di  cui  all'articolo  1,
comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,  n.  91,  e  al  definitivo
completamento delle relative operazioni di subentro, il  Ministero  e
AGEA, tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuita' nella  gestione
e sviluppo del SIAN. 
  3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero,  all'AGEA,  alle  regioni  e
Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il
supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del  SIAN
nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di  subentro
delle attivita'  relative  all'ultimo  accordo  quadro  sottoscritto,
anche  prima  del  perfezionamento  delle  attivita'  relative   alla
trasformazione di SIN S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
p). 
  4. Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
previsto all'articolo 1, comma  4,  del  decreto-legge  21  settembre
2019, n. 104, sono altresi' adeguate le strutture  organizzative  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine  di
garantire l'efficiente esercizio delle funzioni di  cui  all'articolo
01 del  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
introdotto dall'articolo 2 del presente decreto. 
  5. Ai fini  di  cui  all'articolo  01,  comma  1,  lettera  b),  il
Ministero, entro il termine perentorio di  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, istituisce il Comitato di cui
all'articolo 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 
  6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  7. In attuazione del presente decreto il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di
bilancio nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Bellanova, Ministro delle politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20,  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione  pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210: 
              «Art.    20    (Razionalizzazione    periodica    delle
          partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
          dall'art.  24,  comma  1,  le   amministrazioni   pubbliche
          effettuano   annualmente,   con   proprio    provvedimento,
          un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in  cui
          detengono    partecipazioni,    dirette    o     indirette,
          predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al  comma
          2, un piano di riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,
          fusione   o   soppressione,   anche   mediante   messa   in
          liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114, le amministrazioni che non  detengono  alcuna
          partecipazione lo comunicano alla sezione della  Corte  dei
          conti competente ai sensi dell'art.  5,  comma  4,  e  alla
          struttura di cui all'art. 15. 
              2.  I  piani   di   razionalizzazione,   corredati   di
          un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
          modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede
          di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni  pubbliche
          rilevino: 
                a) partecipazioni societarie  che  non  rientrino  in
          alcuna delle categorie di cui all'art. 4; 
                b) societa'  che  risultino  prive  di  dipendenti  o
          abbiano un numero di amministratori superiore a quello  dei
          dipendenti; 
                c) partecipazioni in societa' che svolgono  attivita'
          analoghe o similari  a  quelle  svolte  da  altre  societa'
          partecipate o da enti pubblici strumentali; 
                d)  partecipazioni  in  societa'  che,  nel  triennio
          precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato  medio  non
          superiore a un milione di euro; 
                e)  partecipazioni  in  societa'  diverse  da  quelle
          costituite per  la  gestione  di  un  servizio  d'interesse
          generale che abbiano prodotto  un  risultato  negativo  per
          quattro dei cinque esercizi precedenti; 
                f)  necessita'   di   contenimento   dei   costi   di
          funzionamento; 
                g) necessita' di aggregazione di societa'  aventi  ad
          oggetto le attivita' consentite all'art. 4. 
              3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono  adottati
          entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi  con  le
          modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge  n.  90  del
          2014,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   di
          conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili  alla
          struttura di cui all'art. 15 e alla  sezione  di  controllo
          della Corte dei conti  competente  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 4. 
              4. In caso di adozione del piano di  razionalizzazione,
          entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  le  pubbliche
          amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del
          piano,  evidenziando   i   risultati   conseguiti,   e   la
          trasmettono alla  struttura  di  cui  all'art.  15  e  alla
          sezione di controllo della Corte dei  conti  competente  ai
          sensi dell'art. 5, comma 4. 
              5. I piani di  riassetto  possono  prevedere  anche  la
          dismissione  o  l'assegnazione  in  virtu'  di   operazioni
          straordinarie delle  partecipazioni  societarie  acquistate
          anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di
          scioglimento  delle  societa'  o   di   alienazione   delle
          partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo  quanto
          diversamente   disposto   nel   presente   decreto,   dalle
          disposizioni del codice civile e  sono  compiuti  anche  in
          deroga alla previsione normativa originaria riguardante  la
          costituzione   della   societa'    o    l'acquisto    della
          partecipazione. 
              6. Resta  ferma  la  disposizione  dell'art.  1,  comma
          568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da  1
          a 4  da  parte  degli  enti  locali  comporta  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un  minimo  di
          euro 5.000 a un massimo di euro  500.000,  salvo  il  danno
          eventualmente rilevato in sede di  giudizio  amministrativo
          contabile,    comminata    dalla     competente     sezione
          giurisdizionale regionale  della  Corte  dei  conti"  .  Si
          applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
              8. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.  29,  comma
          1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e
          dall'art. 1, commi da 611 a 616, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
              9. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  il  conservatore  del  registro   delle
          imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese,  con
          gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice  civile,  le
          societa' a controllo  pubblico  che,  per  oltre  tre  anni
          consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio
          ovvero non abbiano compiuto  atti  di  gestione.  Prima  di
          procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
          l'avvio  del  procedimento   agli   amministratori   o   ai
          liquidatori, che possono, entro sessanta giorni, presentare
          formale e motivata domanda di prosecuzione  dell'attivita',
          corredata  dell'atto  deliberativo  delle   amministrazioni
          pubbliche socie, adottata nelle forme  e  con  i  contenuti
          previsti dall'art. 5. In  caso  di  regolare  presentazione
          della domanda,  non  si  da'  seguito  al  procedimento  di
          cancellazione. Unioncamere presenta, entro due  anni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          struttura di cui all'art.  15,  una  dettagliata  relazione
          sullo stato di attuazione della presente norma.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  6-bis,  del
          decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in
          materia di rilancio  dei  settori  agricoli  in  crisi,  di
          sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  da  eventi   di
          carattere  eccezionale   e   di   razionalizzazione   delle
          strutture   ministeriali),   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale  6  maggio  2015,   n.   103,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152: 
              «Art. 1 (Rateizzazione del pagamento  dell'importo  del
          prelievo  supplementare  sul  latte   bovino   non   ancora
          versato). - (Omissis). 
              6-bis. Al fine di garantire l'efficiente  qualita'  dei
          servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e
          l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione  alla
          cessazione  del  regime  europeo  delle   quote   latte   e
          all'attuazione della nuova politica agricola comune  (PAC),
          alla cessazione della partecipazione del socio privato alla
          societa' di cui all'art.  14,  comma  10-bis,  del  decreto
          legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  l'AGEA  provvede,  in
          coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le
          linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e  allo
          sviluppo  del  SIAN  direttamente,   o   tramite   societa'
          interamente pubblica nel rispetto delle  normative  europee
          in materia di  appalti,  ovvero  attraverso  affidamento  a
          terzi mediante l'espletamento di una procedura ad  evidenza
          pubblica  ai  sensi  del  codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal
          fine della societa' CONSIP Spa, attraverso  modalita'  tali
          da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al
          momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza
          pubblica e' svolta attraverso modalita' tali  da  garantire
          la salvaguardia dei livelli  occupazionali  della  predetta
          societa' di cui all'art.  14,  comma  10-bis,  del  decreto
          legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data  di  entrata
          in   vigore   del   presente   decreto.   L'AGEA   provvede
          all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104  (Disposizioni
          urgenti  per  il  trasferimento  di  funzioni  e   per   la
          riorganizzazione dei Ministeri per i beni  e  le  attivita'
          culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e
          del turismo, dello sviluppo economico, degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
          dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
          dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre  2019,  n.
          222: 
              «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo). - (Omissis). 
              4. Al fine di semplificare ed  accelerare  il  riordino
          dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali  e  del  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e del turismo, fino al  15  dicembre
          2019,  i  rispettivi  regolamenti  di  organizzazione,  ivi
          inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
          adottati  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  4-bis  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
          dell'adozione  del  regolamento   di   organizzazione   del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
          del turismo di cui al primo periodo, la Direzione  generale
          per la valorizzazione dei territori  e  delle  foreste,  ai
          fini gestionali, si  considera  collocata  nell'ambito  del
          Dipartimento delle politiche  europee  e  internazionali  e
          dello sviluppo rurale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  del   decreto
          legislativo  21  maggio  2018,  n.   74   (Riorganizzazione
          dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e  per
          il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge  28
          luglio 2016, n. 154), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 giugno 2018, n. 144: 
              «Art. 9 (Comitato tecnico). - 1. Al fine di  promuovere
          una  gestione  condivisa   delle   informazioni   e   delle
          conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito  un  Comitato
          tecnico, di seguito Comitato. 
              2. Il Comitato, presieduto dal Direttore  dell'Agenzia,
          e' composto dal direttore dell'organismo di  coordinamento,
          dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'art. 4, da
          due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e
          da due  rappresentanti  delle  regioni,  individuati  dalla
          Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato  restano  in
          carica tre anni e non puo' essere  attribuita  agli  stessi
          alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con
          le medesime modalita' previste per  la  nomina  si  procede
          anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati  per
          qualsiasi causa dall'incarico. 
              3. Il Comitato redige ed adotta il proprio  regolamento
          interno in conformita'  al  regolamento  di  organizzazione
          dell'Agenzia di cui all'art. 12, comma 1,  ed  organizza  i
          propri  lavori  secondo  le   disposizioni   del   medesimo
          regolamento.  Il  Comitato  esprime,   entro   il   termine
          perentorio  di  venti  giorni   dalla   richiesta,   pareri
          obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia
          nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali
          l'Agenzia   puo'   discostarsi   soltanto   con    espressa
          motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde  dal
          parere. I pareri sono resi dal Comitato con  almeno  cinque
          voti  favorevoli  su  sette.  Con  decreto  del   Ministro,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  sono  definite  le  materie  oggetto  di   parere
          obbligatorio  ed   i   presupposti   per   la   proroga   o
          l'abbreviazione del termine suddetto. 
              4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta
          dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le  regole
          e  le  modalita'  tecnico-organizzative  per   l'attuazione
          dell'art. 15, comma 1, al fine di armonizzare  la  gestione
          dei servizi essenziali di natura trasversale del  SIAN  con
          il  complesso  dei  processi  e  degli  strumenti   tecnici
          operanti presso  gli  organismi  pagatori,  le  regioni  di
          riferimento,  assicurando  che  la   progettazione   e   la
          realizzazione del sistema informativo nazionale  unico  sia
          attuata   con    modalita'    tecnico-funzionali    rivolte
          all'integrazione dei sistemi informativi. 
              5. Al funzionamento del Comitato  si  provvede  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              6.  Il  Comitato  esprime  altresi'   un   parere   non
          vincolante  sul  bilancio   di   previsione   dell'Agenzia,
          limitatamente  alle   poste   relative   all'organismo   di
          coordinamento.».