Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.a. per l'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere p) e r). 2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero e AGEA, tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuita' nella gestione e sviluppo del SIAN. 3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero, all'AGEA, alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attivita' relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attivita' relative alla trasformazione di SIN S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p). 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono altresi' adeguate le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di garantire l'efficiente esercizio delle funzioni di cui all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come introdotto dall'articolo 2 del presente decreto. 5. Ai fini di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b), il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce il Comitato di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. In attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210: «Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'art. 4. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4. 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4. 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione. 6. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'art. 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'art. 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro sessanta giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'art. 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'art. 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2015, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2015, n. 152: «Art. 1 (Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato). - (Omissis). 6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualita' dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite societa' interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della societa' CONSIP Spa, attraverso modalita' tali da assicurare comunque la piena operativita' del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica e' svolta attraverso modalita' tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta societa' di cui all'art. 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222: «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo). - (Omissis). 4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.». - Si riporta il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2018, n. 144: «Art. 9 (Comitato tecnico). - 1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato. 2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, e' composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'art. 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. 3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformita' al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'art. 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto. 4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione dell'art. 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi. 5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 6. Il Comitato esprime altresi' un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.».