IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE che ha a sua volta provveduto alla codificazione ed abrogazione della direttiva 90/396/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 35; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE; Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca disposizioni regolamentari per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. 2. Le disposizioni del presente decreto nonche' quelle della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadro normativo della disciplina della messa a disposizione del mercato e messa in servizio degli apparecchi, delle condizioni di fornitura del gas, dei requisiti essenziali di sicurezza, della libera circolazione, come stabilita dagli articoli, rispettivamente, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I e II. La disciplina degli obblighi degli operatori economici, della conformita' degli apparecchi ed accessori, della notifica degli organismi di valutazione della conformita', della vigilanza del mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispettivamente, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei connessi allegati III, IV e V.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note all'art. 1: - La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320. - Il decreto legislativo del 21 febbraio 2019, n. 23 (Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2019, n. 72. - Il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81. - La rubrica dell'art. 3, del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio»; - La rubrica dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Condizioni di fornitura del gas»; - La rubrica dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; - La rubrica dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Libera circolazione»; - La rubrica dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; - La rubrica dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sulle condizioni di fornitura del gas»; - Il Capo II del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Obblighi degli operatori economici»; - Il Capo III del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Conformita' di apparecchi e accessori»; - Il Capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione della conformita'»; - Il Capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e' intitolato: «Vigilanza del mercato dell'unione, controllo degli apparecchi e accessori che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione»; - La rubrica dell'Allegato III del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Procedura di valutazione della conformita' per apparecchi e accessori»; - La rubrica dell'Allegato IV del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Iscrizioni»; - La rubrica dell'Allegato V del regolamento (UE) n. 2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita' n. ...».