Art. 2 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  novembre
                            1996, n. 661 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,  n.
661, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Il presente
decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed
ai relativi accessori, di seguito indicati anche con  "apparecchi"  e
"accessori", secondo il campo di applicazione previsto  dall'articolo
1 del regolamento (UE) n. 2016/426. 
      2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  2  (Opzione  linguistica).  -  1.   Le   istruzioni   ed
informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori  ai  sensi  dei
punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  2016/426,
nonche' la traduzione  della  dichiarazione  di  conformita'  di  cui
all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per  apparecchi  ed
accessori immessi o messi a disposizione nel mercato  italiano,  sono
redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.»; 
    c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 8 (Obblighi per gli  organismi  notificati  stabiliti  in
Italia).  -  1.  Gli  organismi  notificati  per  la  valutazione  di
conformita' di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano
agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del  regolamento
(UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico
e dell'organismo  unico  nazionale  di  accreditamento,  nonche'  nei
confronti del Ministero dell'interno relativamente  ad  apparecchi  e
accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio. 
      2. Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla
certificazione di  apparecchi  ed  accessori  puo'  essere  espletata
l'apposita procedura di ricorso a tal fine  istituita  dall'organismo
unico nazionale di accreditamento.»; 
    d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica
ed  autorita'  di  notifica).  -  1.  Ai  fini  della  notifica  alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  degli  organismi
autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione
della conformita' a  norma  del  regolamento  (UE)  n.  2016/426,  il
Ministero dello sviluppo economico e' individuato e  designato  quale
autorita'   di   notifica   nazionale   responsabile   dell'avvio   e
dell'esecuzione delle procedure necessarie per la  valutazione  e  la
notifica degli organismi di valutazione della  conformita'  stabiliti
nel  territorio  nazionale  e  per  il  controllo   degli   organismi
notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo  25
del medesimo regolamento europeo. 
      2. La  valutazione  di  cui  al  comma  1  degli  organismi  di
valutazione della conformita' ai  fini  dell'autorizzazione  e  della
notifica, nonche'  il  controllo  degli  organismi  notificati,  sono
eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE)  n.  765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla  domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di  accreditamento,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno, pubblicato sul  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
      3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico
nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed
il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione  non
onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo  nazionale
di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5
ed adotta  soluzioni  idonee  a  coprire  la  responsabilita'  civile
connessa alle proprie attivita'. 
      4. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  assume  la  piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
      5. Il Ministero dello sviluppo economico,  quale  autorita'  di
notifica  e,  unitamente   al   Ministero   dell'interno,   ai   fini
dell'attivita' di autorizzazione, nonche'  l'organismo  nazionale  di
accreditamento, ai fini dell'attivita' di  valutazione  e  controllo,
organizzano e gestiscono le relative  attivita'  nel  rispetto  delle
prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426. 
      6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 10 (Procedure per la vigilanza sul mercato). - 1. Per gli
apparecchi  che  bruciano  carburanti  gassosi  e  per   i   relativi
accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi
ed accessori che  entrano  nel  mercato  dell'Unione,  e'  svolta  in
conformita' all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a  29
del  regolamento  (CE)  n.  765/2008,  secondo  le  procedure  e   le
prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426. 
      2. I controlli di cui al comma  1  possono  essere  effettuati,
anche  con  metodo  a  campione,  presso  gli   operatori   economici
interessati e, a tal fine, le persone incaricate: 
        a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di  immagazzinamento
o di vendita dei prodotti; 
        b)   acquisiscono   tutte    le    informazioni    necessarie
all'accertamento; 
        c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove. 
      3.  Quando  per  i  controlli  ci  si  avvale  di  organismi  o
laboratori accreditati  sono  adottate  modalita'  che  escludono  la
possibilita'  di  conflitto  o  sovrapposizione  di   interessi   con
l'attivita' di certificazione.»; 
    f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Oneri relativi alle procedure  di  valutazione  della
conformita'  di  apparecchi  e  accessori,  di  autorizzazione  degli
organismi di valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sul
mercato). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma
4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai  sensi  dell'articolo  47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono  a  carico  degli  operatori
economici interessati, oltre alle spese relative  alle  procedure  di
valutazione della conformita' di apparecchi e  accessori  di  cui  al
capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le  attivita'
di vigilanza sul mercato di cui al capo V  del  regolamento  (UE)  n.
2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di
valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi  di
valutazione della conformita' di cui al capo IV del regolamento  (UE)
n. 2016/426. 
      2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico
e  del  Ministro  dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite
le  tariffe  per  le  attivita'  di  cui  al  comma   1   svolte   da
amministrazioni  ed  organismi  pubblici,  ad  esclusione  di  quelle
relative alle attivita'  svolte  dall'organismo  unico  nazionale  di
accreditamento,  nonche'  i  termini,  i  criteri  di  riparto  e  le
modalita' di versamento delle medesime tariffe ad  appositi  capitoli
dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le  predette  tariffe,
determinate  sulla  base  del  costo  effettivo  del  servizio,  sono
aggiornate almeno ogni due anni.»; 
    g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 sono abrogati; 
    h) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono abrogati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  15
          novembre 1996, n. 661 (Regolamento per  l'attuazione  della
          direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a  gas)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.
          302, S.O. 
              - La rubrica  dell'art.  15  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Dichiarazione UE di conformita'». 
              - La rubrica  dell'art.  33  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Obbligo  di  informazione  a  carico  degli
          organismi notificati». 
              - La rubrica  dell'art.  25  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Affiliate e subappaltatori degli  organismi
          notificati». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008  (che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE)  n.  339/93),  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. legge 218. 
              -  L'art.  4  della  legge  23  luglio  2009,   n.   99
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 176, S.O, 31 luglio 2009, cosi'
          recita: 
                «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per la commercializzazione dei prodotti). -  1.  Al
          fine di assicurare la pronta applicazione del capo  II  del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
                2. Il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
                3. Per l'accreditamento delle strutture operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
                4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - La rubrica  dell'art.  21  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/426 reca: «Prescrizioni  relative  alle  autorita'  di
          notifica». 
              - La rubrica  dell'art.  15  del  regolamento  (UE)  n.
          2008/765 reca: «Ambito di applicazione». 
              - La rubrica  dell'art.  16  del  regolamento  (UE)  n.
          2008/765 reca: «Prescrizioni generali». 
              - La sezione II (da art. 17 a 26) del regolamento  (UE)
          n. 2008/765 e' intitolata: «Quadro comunitario  in  materia
          di vigilanza del mercato». 
              - La sezione II (da art. 27 a 29 ) del regolamento (UE)
          n. 2008/765 e'  intitolata:  «Controlli  sui  prodotti  che
          entrano nel mercato comunitario». 
              - Il comma 4 dell'art. 30 della legge del  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013.  n.  3,
          cosi' recita: 
                «4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche.». 
              - L'art. 47 della legge del  6  febbraio  1996,  n.  52
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria   1994),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: 
                «Art.   47   (Procedure   di    certificazione    e/o
          attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le  spese
          relative alle procedure di certificazione e/o  attestazione
          per  l'apposizione  della  marcatura  CE,  previste   dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  quelle  conseguenti  alle
          procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse
          finalita',  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del   suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea. 
                2.  Le  spese  relative  alle  procedure  finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
                3. I proventi derivanti dalle  attivita'  di  cui  al
          comma  1,  se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di  cui
          al comma 2, sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per essere successivamente riassegnati,  con  decreto
          del Ministro del  tesoro,  agli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri   interessati   sui   capitoli    destinati    al
          funzionamento dei  servizi  preposti,  per  lo  svolgimento
          delle  attivita'   di   cui   ai   citati   commi   e   per
          l'effettuazione dei controlli successivi  sul  mercato  che
          possono  essere  effettuati  dalle   autorita'   competenti
          mediante l'acquisizione temporanea a  titolo  gratuito  dei
          prodotti  presso  i  produttori,  i   distributori   ed   i
          rivenditori. 
                4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
                5. Con l'entrata in vigore  dei  decreti  applicativi
          del  presente  articolo,  sono  abrogate  le   disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
                6. I decreti di cui al comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.». 
              - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6,  7,  12  e  13  e
          degli allegati I, II, III, IV,  V,  VI  e  VII  del  citato
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  15  novembre
          1996, n. 661, abrogati dal  presente  decreto,  sono  stati
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  1996,  n.
          302, S.O.