IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1° ottobre 2018, n. 117, che introduce l'obbligo  di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei
veicoli chiusi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE che, a decorrere dal 19  aprile  2020,  sara'
sostituito dal regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; 
  Vista  la  direttiva  2001/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla  sicurezza  generale  dei
prodotti applicabile ai prodotti  di  consumo  quando  la  pertinente
legislazione   di   armonizzazione   dell'Unione    non    disciplina
adeguatamente la sicurezza per uno di questi prodotti; 
  Vista  la  direttiva  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  5  settembre  2007,  che  istituisce  un  quadro  per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; 
  Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce
la  salute  e  la  sicurezza  delle  apparecchiature   elettriche   o
elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che
abroga la direttiva 1999/5/CE; 
  Vista la legislazione di armonizzazione dell'Unione che  garantisce
la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature elettriche o
elettroniche  ed,  in  particolare,  la  direttiva   2014/53/UE   del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   16   aprile   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature  radio  e  che
abroga  la  direttiva  1999/5/CE  e  la  direttiva   2014/30/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'armonizzazione delle leggi  degli  Stati  membri  relative  alla
compatibilita' elettromagnetica; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Visto il Regolamento n. 44 della Commissione economica per l'Europa
delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  del  10  novembre   2010,   recante:
«Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei  dispositivi  di
ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore»; 
  Visto  il  Regolamento  n.  129  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,  recante:
«Prescrizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   dispositivi
avanzati di ritenuta per bambini usati a bordo dei veicoli a motore»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 172; 
  Considerata  la  necessita'   di   prevedere   le   caratteristiche
tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme  volto  a
prevenire l'abbandono dei bambini sui veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3; 
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dall'articolo  5
della richiamata direttiva (UE) 2015/1535; 
  Acquisito il parere favorevole della Commissione europea  contenuto
nella comunicazione TRIS (2019) 01997 del 22 luglio 2019; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2019; 
  Vista la  nota  del  30  settembre  2019,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) veicolo:  un  veicolo  appartenente  ad  una  delle  categorie
internazionali M1, N1, N2 ed N3, cosi' come definite dalla  direttiva
2007/46/CE; 
    b)  dispositivo  antiabbandono:  un   dispositivo   di   allarme,
costituito da uno o piu' elementi interconnessi, la cui  funzione  e'
quella di prevenire l'abbandono dei  bambini  di  eta'  inferiore  ai
quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e  N3  e
che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo; 
    c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati  all'articolo
172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione
europea  che  armonizza  le  condizioni  di  commercializzazione  del
dispositivo antiabbandono quale prodotto; 
    e) fabbricante:  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica  un
dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e  che
lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 
    f)  operatore  economico:  il  fabbricante,   l'importatore,   il
rappresentante  autorizzato  o  il   distributore   di   un   sistema
antiabbandono; 
    g) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i  provvedimenti
adottati dalle autorita' pubbliche per garantire  che  i  dispositivi
antiabbandono siano conformi  ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
regolamento; 
    h)  autorita'  di  vigilanza  del  mercato:  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la
distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  sul  mercato  nell'ambito   di
un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          1  ottobre  2018,  n.  117  (Introduzione  dell'obbligo  di
          installazione di dispositivi per prevenire  l'abbandono  di
          bambini nei veicoli chiusi): 
              «Art. 1 (Modifiche all'articolo 172  del  codice  della
          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, concernenti l'obbligo di installazione di  dispositivi
          per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi). -
          (Omissis). 
              2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e  funzionali
          del dispositivo di cui all'articolo 172, comma  1-bis,  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma  1  del  presente
          articolo, sono definite con  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              (Omissis).». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  764/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  9  luglio  2008,  stabilisce:
          «Procedure relative all'applicazione di determinate  regole
          tecniche nazionali a prodotti  legalmente  commercializzati
          in  un  altro  Stato  membro  e  abroga  la  decisione   n.
          3052/95/CE». 
              - Il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,  e'   relativo   al:
          «Reciproco   riconoscimento    delle    merci    legalmente
          commercializzate in un  altro  Stato  membro  e  abroga  il
          regolamento (CE) n. 764/2008». 
              - La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  3  dicembre  2001,   e'   relativa   alla:
          «Sicurezza generale dei prodotti applicabile ai prodotti di
          consumo quando la pertinente legislazione di armonizzazione
          dell'Unione non disciplina adeguatamente la  sicurezza  per
          uno di questi prodotti». 
              - La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 settembre 2007, istituisce il: «Quadro per
          l'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi,
          nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed   entita'   tecniche
          destinati a tali veicoli». 
              - La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, reca: «Armonizzazione  delle
          leggi degli Stati membri relative alla messa a disposizione
          sul  mercato  delle  apparecchiature  radio  e  abroga   la
          direttiva 1999/5/CE». 
              - La direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  26  febbraio  2014,  reca:  «Armonizzazione
          delle leggi degli Stati membri relative alla compatibilita'
          elettromagnetica». 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, reca: «Procedura d'informazione nel  settore
          delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai
          servizi della societa' dell'informazione». 
              - Il regolamento n. 44 della Commissione economica  per
          l'Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10 novembre 2010,
          reca: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione  dei
          dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei  veicoli  a
          motore». 
              - Il regolamento n. 129 della Commissione economica per
          l'Europa delle nazioni unite (UN/ECE) del 10  giugno  2014,
          reca: «Prescrizioni uniformi relative  all'omologazione  di
          dispositivi avanzati di ritenuta per bambini usati a  bordo
          dei veicoli a motore». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  172  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
          di ritenuta e sicurezza per bambini). - 1. Il conducente  e
          i passeggeri dei veicoli della  categoria  L6e,  dotati  di
          carrozzeria chiusa, di cui  all'articolo  4,  paragrafo  2,
          lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli
          delle categorie M1, N1, N2 e N3, di  cui  all'articolo  47,
          comma  2,  del  presente  codice,  muniti  di  cintura   di
          sicurezza, hanno  l'obbligo  di  utilizzarle  in  qualsiasi
          situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50
          m devono essere assicurati al  sedile  con  un  sistema  di
          ritenuta per  bambini,  adeguato  al  loro  peso,  di  tipo
          omologato secondo  le  normative  stabilite  dal  Ministero
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  conformemente  ai
          regolamenti della Commissione economica per l'Europa  delle
          nazioni unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 
              1-bis. Il conducente dei veicoli  delle  categorie  M1,
          N1, N2  e  N3  immatricolati  in  Italia,  o  immatricolati
          all'estero  e  condotti  da  residenti  in  Italia,  quando
          trasporta un bambino  di  eta'  inferiore  a  quattro  anni
          assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di  cui  al
          comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di
          allarme  volto  a  prevenire   l'abbandono   del   bambino,
          rispondente   alle   specifiche    tecnico-costruttive    e
          funzionali  stabilite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il conducente del veicolo e' tenuto  ad  assicurarsi
          della persistente efficienza  dei  dispositivi  di  cui  al
          comma 1. 
              3. Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1,  N2  ed  N3
          sprovvisti di sistemi di ritenuta: 
                a) i bambini di eta' fino  a  tre  anni  non  possono
          viaggiare; 
                b) i bambini di eta' superiore ai  tre  anni  possono
          occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
          1,50 m. 
              4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m,  quando
          viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone  in
          servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti  al
          noleggio con conducente, possono non essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
          che non occupino un sedile anteriore e  siano  accompagnati
          da almeno un passeggero  di  eta'  non  inferiore  ad  anni
          sedici. 
              5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando
          un seggiolino  di  sicurezza  rivolto  all'indietro  su  un
          sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a  meno  che
          l'airbag  medesimo  non  sia  stato  disattivato  anche  in
          maniera automatica adeguata. 
              6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a  tre  anni,
          dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono
          utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di  sicurezza  di
          cui i veicoli  stessi  sono  provvisti.  I  bambini  devono
          essere assicurati con  sistemi  di  ritenuta  per  bambini,
          eventualmente presenti sui veicoli delle  categorie  M2  ed
          M3, solo se di tipo omologato secondo  quanto  previsto  al
          comma 1. 
              7. I passeggeri dei veicoli delle categorie  M2  ed  M3
          devono  essere  informati  dell'obbligo  di  utilizzare  le
          cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il  veicolo  e'
          in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi  al
          modello figurante nell'allegato alla direttiva  2003/20/CE,
          apposti in modo ben visibile su ogni  sedile.  Inoltre,  la
          suddetta informazione puo' essere fornita  dal  conducente,
          dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo  o
          mediante sistemi audiovisivi quale il video. 
              8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle  cinture  di
          sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: 
                a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai  corpi
          di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un
          servizio di emergenza; 
                b)  i  conducenti  e  gli  addetti  dei  veicoli  del
          servizio antincendio e sanitario in caso di  intervento  di
          emergenza; 
                b-bis) i  conducenti  dei  veicoli  con  allestimenti
          specifici per la raccolta e per il trasporto di  rifiuti  e
          dei veicoli ad  uso  speciale,  quando  sono  impiegati  in
          attivita'  di  igiene  ambientale  nell'ambito  dei  centri
          abitati, comprese le zone industriali e artigianali; 
                c) gli appartenenti ai servizi di  vigilanza  privati
          regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; 
                d)  gli  istruttori  di  guida  quando  esplicano  le
          funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; 
                e)  le  persone  che   risultino,   sulla   base   di
          certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria  locale  o
          dalle competenti autorita'  di  altro  Stato  membro  delle
          Comunita' europee, affette da patologie particolari  o  che
          presentino    condizioni    fisiche    che    costituiscono
          controindicazione  specifica  all'uso  dei  dispositivi  di
          ritenuta. Tale certificazione deve indicare  la  durata  di
          validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo  5
          della  direttiva  91/671/CEE  e  deve  essere  esibita   su
          richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; 
                f) le donne in stato di gravidanza sulla  base  della
          certificazione  rilasciata  dal  ginecologo   curante   che
          comprovi  condizioni  di  rischio  particolari  conseguenti
          all'uso delle cinture di sicurezza; 
                g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3  autorizzati  al
          trasporto di passeggeri in piedi ed  adibiti  al  trasporto
          locale e che circolano in zona urbana; 
                h)    gli    appartenenti    alle    forze     armate
          nell'espletamento   di   attivita'   istituzionali    nelle
          situazioni di emergenza. 
              9. Fino all'8 maggio 2009, sono  esentati  dall'obbligo
          di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci
          trasportati in  soprannumero  sui  posti  posteriori  delle
          autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  al   trasporto
          promiscuo di persone e  cose,  di  cui  dell'articolo  169,
          comma 5, a condizione che siano accompagnati da  almeno  un
          passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
              10. Chiunque non fa uso dei  dispositivi  di  ritenuta,
          cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di  ritenuta
          per bambini, o del dispositivo di allarme di cui  al  comma
          1-bis  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 83 ad euro  333.  Quando  il
          mancato uso riguarda il minore, della  violazione  risponde
          il conducente ovvero, se presente sul  veicolo  al  momento
          del fatto, chi  e'  tenuto  alla  sorveglianza  del  minore
          stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo  di
          due anni, in una delle violazioni di cui al presente  comma
          per almeno due volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
          sezione II, del titolo VI. 
              11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi  di
          ritenuta, ne altera od ostacola  il  normale  funzionamento
          degli stessi e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 41 ad euro 167. 
              12.    Chiunque    importa    o    produce    per    la
          commercializzazione  sul   territorio   nazionale   e   chi
          commercializza  dispositivi  di  ritenuta   di   tipo   non
          omologato e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 868 ad euro 3.471. 
              13. I dispositivi di  ritenuta  di  cui  al  comma  12,
          ancorche'  installati  sui  veicoli,   sono   soggetti   al
          sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi  delle  norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              -  Per  il  titolo  della  direttiva   2007/46/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  settembre  2007,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  172,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  fissa:  «Norme
          in materia di accreditamento e abroga il regolamento  (CEE)
          n. 339/93.». 
              - Il regolamento UE n. 2019/1020 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio  reca:  «Sulla  vigilanza  del  mercato  e
          conformita' dei prodotti e modifica la direttiva 2004/42/CE
          e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011  (Testo
          rilevante ai fini del SEE).». 
              - Per il testo del regolamento  (CE)  n.  764/2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio  2008,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per  il  testo  del  regolamento  (UE)  2019/515  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  si
          veda nelle note alle premesse.