Art. 4 
 
     Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali 
 
  1. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3,  lettere  a)  e  b),
devono essere conformi alle prescrizioni riportate  nell'allegato  A,
punto 1, al presente regolamento. 
  2. Quando sono immessi sul  mercato,  i  dispositivi  antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera  c),  devono
essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti  1
e 2, al presente regolamento.