Art. 4 Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali 1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento. 2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1 e 2, al presente regolamento.