Art. 4
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
1. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b),
devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A,
punto 1, al presente regolamento.
2. Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono
aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono
essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1
e 2, al presente regolamento.